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Data: 25/10/2020 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Decreto riscossione: i chiarimenti delle Entrate[Torna su] Alla luce delle novità recate dal D.L n. 129/2020 (pubblicato in G.U. n. 260 del 20 ottobre 2020) recante "Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale", l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha aggiornato le risposte alle FAQ pubblicate sul proprio sito internet. Si tratta delle risposte alle domande frequenti sulle nuove disposizioni introdotte, in materia di riscossione, dai "Decreti Cura Italia, Rilancio, Agosto" oltre che dal menzionato D.L. n. 129/2020. Eccole principali novità. Sospensione pagamenti[Torna su] Il D.L. n. 129/2020 ha differito al 31 dicembre 2020 il termine "finale" di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. Si tratta del termine che, precedentemente, era stato fissato al 31 maggio dal "Decreto Cura Italia", e fatto slittare al 31 agosto dal "Decreto Rilancio" e, infine, prorogato al 15 ottobre dall'art. 99 del D.L. n. 104/2020, ovvero il "Decreto Agosto". I pagamenti sospesi, dunque, sono quelli in scadenza dall'8 marzo al 31 dicembre 2020 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021. Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (di cui all'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020. Rottamazione-ter e Saldo e stralcio[Torna su] Attenzione: il DL n. 129/2020 non ha modificato la data di pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" che rimane pertanto fissata al 10 dicembre 2020 come previsto dal DL n. 34/2020 "Decreto Rilancio". Questo rappresenta il termine "ultimo" entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019, potranno effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative. Non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Rateizzazioni[Torna su] I pagamenti non effettuati in quanto oggetto di sospensione, non dovranno essere pagati entro il 31 gennaio 2021 necessariamente in unica soluzione. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione resta la possibilità di chiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l'attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione è opportuno presentare la domanda entro il 31 gennaio 2021. Per i piani di dilazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020, e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, l'Agenzia spiega che scatterà la decadenza del debitore dalle rateizzazioni nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. L'estensione, prevista dal Decreto Rilancio ed estesa temporalmente dal D.L. n. 129/2020 si applica ai piani di rateizzazione in essere e a quelli che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 dicembre 2020. Le rate dei piani di rateizzazione con scadenza successiva al 31 dicembre dovranno essere versate nel rispetto delle date riportate sui bollettini/moduli di pagamento allegati al provvedimento di accoglimento. Per i contribuenti decaduti dai benefici della definizione agevolata ("Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e "Definizione agevolata delle risorse UE"), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimarrà in vigore la possibilità, introdotta dal D.L. 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento (ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute. Sospensione attività di notifica e pignoramenti[Torna su] Nel periodo di sospensione (dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020) l'Agenzia delle entrate-Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec). In generale, chiarisce l'Ader, saranno sospese fino al 31 dicembre 2020 le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonchè degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Per quanto riguarda i pignoramenti, fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non dovranno essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato dovrà renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione. Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito). Fermo amministrativo e ipotecaDurante il periodo di sospensione Agenzia delle entrate-Riscossione non attiverà neppure alcuna nuova procedura cautelare (es. iscrizione di fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento). Solo dopo il 31 dicembre, a fronte del mancato o integrale pagamento del debito e, in assenza di una richiesta di rateizzazione, l'Agenzia potrà richiedere l'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo (o l'iscrizione dell'ipoteca sull'immobile). Chi durante il periodo di sospensione ha un fermo già iscritto per una vecchia cartella non pagata potrà pagare integralmente il suo debito oggetto di fermo amministrativo per ottenere la sua cancellazione oppure chiedere un piano di rateizzazione del debito e pagare la prima rata per ottenere il consenso alla sospensione del fermo amministrativo. Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni superiori a 5.000 euro[Torna su] Dall'8 marzo al 31 dicembre 2020 saranno sospese anche le verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti (a qualunque titolo) di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020). Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19 maggio 2020) che ha introdotto tale previsione normativa, l'Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario. Emergenza COVID-19 e assistenza sportelli[Torna su] Le F.A.Q. precisano, inoltre, che a partire dal 15 giugno 2020 Agenzia delle entrate-Riscossione ha avviato la graduale riapertura al pubblico degli sportelli presenti sul territorio nazionale, nei giorni dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8:15 alle 13:15. Tuttavia, l'ingresso sarà consentito solo tramite appuntamento che si potrà fissare tramite il servizio "Prenota ticket", disponibile nell'area pubblica del portale e dell'App Equiclick senza necessità di pin e password. In considerazione della sospensione fino al prossimo 31 dicembre 2020 delle attività di notifica e di riscossione (D.L. n. 129/2020), i servizi di sportello al momento disponibili sono limitati alle sole operazioni urgenti e indifferibili. |
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