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Data: 29/10/2020 23:00:00 - Autore: Luca VancheriL'articolo 2051 del Codice CivileL'articolo 2051 del Codice Civile rubricato "Danno cagionato da cosa in custodia" recita che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". La Corte di Cassazione è intervenuta diverse volte in tema di danno da cosa in custodia, stabilendo che la responsabilità per tali tipi di danni è oggettiva e che si prescinde, pertanto, dal comportamento del custode. E' fondamentale, ai fini della configurabilità della responsabilità che vi sia nesso causale tra cosa ed evento. Si prescinde dalla pericolosità della cosa e la responsabilità sussiste per tutti i danni da essa cagionati, salvo che il custode riesca a dimostrare l'esistenza del caso fortuito che può consistere anche nel fatto del danneggiato (Cass. 28811/2008- Cass. 12695/2010). Caduta lungo le scale in condominio e morte del danneggiato: chi è responsabile?A questa domanda ha risposto il Tribunale di Crotone con sentenza pubblicata il 25 ottobre scorso. Gli eredi di una condòmina di un palazzo crotonese agivano in Giudizio chiedendo la condanna del condominio al risarcimento dei danni non patrimoniali occorsi alla propria madre. In particolare, gli attori sostenevano che in tarda serata la signora stava rincasando presso il proprio appartamento sito al terzo piano del palazzo dal secondo piano dello stesso ove abitava una sua parente. All'improvviso a causa del distacco dell'impianto di illuminazione delle scale la signora perdeva l'equilibrio e rovinava lungo le scale, subendo diverse lesioni, così come accertate da referto medico. Dopo circa due anni dall'evento, la condòmina decedeva. Si costituiva in Giudizio il condominio che chiedeva al Giudice il rigetto della domanda degli eredi in quanto la signora non era caduta per il distacco dell'illuminazione delle scale ma per le sue precarie condizioni di salute. Nel corso del Giudizio attraverso testimonianze e consulenze tecniche d'ufficio si giungeva alla conclusione che vi era nesso causale tra il distacco dell'illuminazione e le lesioni e la morte della condòmina. Il Condominio non ha dimostrato l'assenza di tale distacco, ma unicamente le condizioni precarie di salute della signora. Il Tribunale di Crotone, applicando la giurisprudenza della Corte di Cassazione e sulla base delle risultanze istruttorie del processo, ha stabilito che il Condominio è responsabile della caduta della condòmina poiché tale ente è custode delle scale e, pertanto, qualsiasi danno provocato da esse è riconducibile alla responsabilità del Condominio. Contestualmente, il Tribunale ha anche ridotto il valore del risarcimento in favore degli eredi nella misura del 30 % poiché ha ritenuto fondate e provate le precarie condizioni di salute della condòmina, le quali hanno influito sulla stabilità della donna. Una sentenza di notevole importanza in tema di responsabilità da custodia di bene condominiale che definisce le condizioni per le quali si può invocare il risarcimento del danno in Giudizio. Avv. Luca Vancheri Foro di Benevento Email: info@vancherilex.it
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