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Data: 30/10/2020 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Pacchetto Giustizia: le novità del Decreto Ristori[Torna su] Ritorna la "remotizzazione" delle udienze, sia penali che civili, e anche la possibilità di addivenire a udienze "cartolari" in alcuni giudizi di separazione e divorzio. A prevederlo è il Decreto Legge n. 137/2020 (qui sotto allegato), ribattezzato Decreto Ristori, approdato in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020. Per approfondimenti Decreto Ristori: tutte le misure Si tratta di un provvedimento particolarmente importante, in quanto il Governo ha deciso di approvarlo per fornire indicazioni indispensabili per affrontare questa seconda fase di contagi dovuti alla diffusione del COVID-19 e sostenere le categorie maggiormente in difficoltà dopo le restrizioni recate per contrastare il virus. Nel dettaglio, il provvedimento reca misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Al suo interno figura, dunque, anche un pacchetto dedicato alla giustizia poiché si è ritenuto indispensabile regolamentare l'attività degli uffici giudiziari, al fine di consentire che il proseguimento della stessa in condizione di maggior sicurezza per tutti gli operatori del settore. Leggi anche Decreto ristori: il pacchetto giustizia Ecco le maggiori novità introdotte per quanto riguarda la disciplina delle udienze, sia civili che penali. In particolare, si evidenzia come le norme per il processo civile e penale si applicheranno fino al prossimo 31 gennaio, ovvero per tutto il periodo di proroga dello stato di emergenza a seguito dell'epidemia da Covid-19. Udienze "cartolari" per separazioni consensuali e divorzi congiunti[Torna su] Il giudice potrà disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale (art. 711 c.p.c.) e di divorzio congiunto (art. 9, L. n. 898/70) siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 221, comma 4, del D.L. n. 34/2020. Ma ciò solo nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano: - di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; - di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza; - di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso; - nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare. Udienze a porte chiuse[Torna su] L'art. 23, comma 3, del Decreto Ristori prevede che le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico possano celebrarsi a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 128 del codice di procedura civile e dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale. Remotizzazione udienze penali[Torna su] Potranno tenersi mediante collegamenti da remoto anche le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice. Lo svolgimento dell'udienza avverrà con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, c.p.p., la persona arrestata o fermata e il difensore potranno partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. Questa misura non si applica alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle discussioni di cui agli artt. 441 e 523 c.p.p. e, salvo che le parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali. Ove possibile, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, sarà assicurata mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati dal Ministero della giustizia. Deliberazioni in camera di consiglio[Torna su] I giudici potranno partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario e le deliberazioni collegiali in Camera di Consiglio, nei procedimenti civili e penali, potranno essere assunte mediante collegamenti da remoto. In tal caso, il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Giustizia amministrativa e contabile[Torna su] Ferma restando l'applicabilità dell'art. 85 del D.L. 18/2020 e s.m.i., per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento e sui tempi delle attività istituzionali della Corte dei conti, dalla data di entrata in vigore del Decreto Ristori e fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse. Per quanto riguarda le udienze pubbliche e le camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali, che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, si applicano le disposizioni dei periodi quarto e seguenti dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 28/2020. Pertanto, tali udienze potranno essere tenute da remoto a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione d'ufficio del giudice. In alternativa sarà possibile il deposito di note d'udienza o la richiesta di passaggio in decisione. |
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