Data: 30/10/2020 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Maltrattamento di animali in concorso

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29816/2020 (sotto allegata), richiamando il contenuto di alcuni testi di legge che disciplinano a vario titolo il trattamento degli animali, chiarisce che anche non sparare il colpo di grazia a un animale gi� ferito, sottoponendolo a inutili sofferenze e sevizie integra il reato di maltrattamenti.

Il giudizio che giunge in sede di legittimit� prende il via quando la Corte d'Appello in riforma parziale della sentenza del Tribunale, dichiara di non doversi procedere nei confronti di due imputati per determinati reati contestati in quanto estinti per prescrizione e ridetermina la pena inflitta per il concorso nel reato di maltrattamenti di animali (art. 544 ter c.p.) con quella della reclusione di 4 mesi, per aver ferito un capriolo con un'arma da fuoco, averlo rinchiuso ferito all'interno di un furgone sottoponendolo in questo modo a sevizie e sofferenze insopportabili per le sue caratteristiche.

Si ricorda infatti che ai sensi dell'art 544 ter c.p. "Chiunque, per crudelt� o senza necessit�, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche � punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro."

C'� maltrattamento senza uccisione dell'animale per crudelt� o senza necessit�?

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Con separati ricorsi, ma motivi comuni, i due imputati ricorrono in Cassazione contestando l'attribuzione del reato di maltrattamenti di animale e lamentando il concorso dei reati contestati perch� nel caso di specie sussiste solo l'esercizio dell'attivit� di caccia in un periodo non consentito. Si dolgono infine per l'assenza di motivazione che ha condotto il giudice a preferire la pena della reclusione e per la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Maltrattamento non dare il colpo di grazia per risparmiare inutili sofferenze

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La Cassazione con la sentenza n. 29816/2020 accoglie i ricorsi limitatamente al motivo con cui gli imputati hanno contestato l'entit� della pena, ritenendo gli altri motivi inammissibili.

Gli Ermellini sottolineano che � stata accertata la presenza di tre caprioli nel cassone del veicolo sottoposto a controllo" di cui uno ancora vivo e scalciante", da cui si poteva desumere che i tre animali erano stati colpiti da poco da armi da fuoco. Circostanze da cui la Corte d'Appello ha infatti desunto l'integrazione del reato di maltrattamenti di animali ai sensi dell'art 544 ter c.p.

Non ha quindi valenza la contestazione degli imputati perch� "il ferimento del capriolo, pur nell'esercizio dell'attivit� venatoria non consentita nel periodi di contestazione, costituisce condotta di maltrattamento perch� produttiva di lesioni senza necessit�." Ricordano gli Ermellini infatti che anche l'uccisione di un animale deve essere eseguita senza infliggere allo stesso inutili e ulteriori sofferenze. Del resto diversi testi di legge, tra cui il RD n. 3298/1928, che detta alcune norme in materia di macellazione "prevede che per la macellazione degli animali si devono adottare procedimenti atti a produrre la morte nel modo pi� rapido possibile".

La sentenza impugnata quindi ha fatto corretta applicazione dei principi evidenziati, ritenendo sussistente il reato di maltrattamenti di animali poich� ha rilevato che all'animale � stata inflitta una sofferenza inutile e non necessaria che poteva essergli evitata con un "colpo di grazia" che avrebbe risparmiato all'animale pene ulteriori, visto che � stato rinchiuso, ancora in vita e ferito, all'interno del cassone del veicolo.

Infondato il secondo motivo di ricorso stante il concorso del reato di cui all'art 544 ter c.p e di quello contemplato dall'art. 30 della legge n. 157/1997 e l'assenza del rapporto di specialit� tra gli stessi. Fondato invece il terzo motivo, stante l'assenza di motivazione relativa alla pena della reclusione di 4 mesi, preferita rispetto alla pena pecuniaria prevista dall'art 544 ter c.p. senza rispettare l'obbligo di motivare le ragioni della scelta compiuta.

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