Data: 03/11/2020 06:00:00 - Autore: Marco Sicolo

Cos'� la successione nel processo

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Gli artt. 110 e 111 del codice di procedura civile si occupano della successione nel processo, per prevenire e risolvere gli eventuali problemi di rito che potrebbero insorgere quando viene meno viene meno una delle parti del giudizio (art. 110) o quando si trasferisce a titolo particolare il diritto controverso (art. 111).

Chi � il successore universale

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In base all'art. 110 c.p.c., quando una delle parti del giudizio viene meno, il processo � proseguito dal suo successore universale o in suo confronto.

La norma distingue tra le cause che fanno venir meno la parte, a seconda che si tratti di persona fisica o di persona giuridica (o ente).

In particolare, comportano successione nel processo la morte della persona fisica e l'estinzione dell'ente.

L'estinzione della persona giuridica

Quest'ultima si verifica, ad esempio, in caso di privatizzazione dell'ente pubblico, mentre non vi � estinzione (n�, quindi, successione processuale) quando una societ� viene messa in liquidazione.

La fusione di societ�, diversamente da quanto ritenuto in passato, non comporta l'estinzione di alcuna societ� e non d� luogo, quindi, a successione processuale.

A questo proposito, giova ricordare che, secondo la Corte di Cassazione, "ai sensi del nuovo art. 2505-bis c.c., conseguente alla riforma del diritto societario (avvenuta con d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), la fusione tra societ� non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della societ� incorporata, n� crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle societ� partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identit�, pur in un nuovo assetto organizzativo. Deve pertanto escludersi che la fusione per incorporazione determini l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c." (Cass. civ. n. 2637/2006).

Interruzione e riassunzione del processo

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Il venir meno di una delle parti del processo non comporta l'automatico subentro del successore universale nella posizione processuale del soggetto venuto meno.

Infatti, la morte e l'estinzione della parte portano all'interruzione del processo, che pu� essere riavviato solo per iniziativa di parte.

In particolare, la causa prosegue solo se viene presentata apposita istanza di riassunzione dal successore universale o da un'altra parte nei suoi confronti (cfr. artt. 299 e 300 c.p.c.).

La successione a titolo particolare nel diritto controverso

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L'art. 111 c.p.c., invece, si occupa della successione a titolo particolare nel diritto controverso, disponendo che quando la posizione sostanziale dedotta in giudizio si trasmette a titolo particolare ad un altro soggetto, il processo viene proseguito dall'erede universale o dall'alienante.

In altri termini, quando la successione a titolo particolare nel diritto avviene per causa di morte (ad es. con un legato), il ruolo di parte processuale non � assunto dal legatario, ma dall'erede. Se, invece, il trasferimento avviene per atto inter vivos (ad es. in caso di compravendita), parte processuale rimane l'alienante e non l'acquirente.

Il legatario e l'acquirente, per�, hanno facolt� di intervenire nel processo. In tal caso, se le altre parti lo consentono, il giudice pu� disporre l'estromissione del successore universale e dell'alienante.

In ogni caso, sia avvenuto o meno l'intervento del successore a titolo particolare, la sentenza pronunciata al termine del processo spiega i suoi effetti anche nei confronti di quest'ultimo ed � da questi impugnabile, fatti salvi gli effetti dell'acquisto di buona fede dei beni mobili e della trascrizione dell'acquisto di beni immobili.


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