Data: 03/11/2020 06:00:00 - Autore: Marco Sicolo

Cos'è la successione nel processo

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Gli artt. 110 e 111 del codice di procedura civile si occupano della successione nel processo, per prevenire e risolvere gli eventuali problemi di rito che potrebbero insorgere quando viene meno viene meno una delle parti del giudizio (art. 110) o quando si trasferisce a titolo particolare il diritto controverso (art. 111).

Chi è il successore universale

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In base all'art. 110 c.p.c., quando una delle parti del giudizio viene meno, il processo è proseguito dal suo successore universale o in suo confronto.

La norma distingue tra le cause che fanno venir meno la parte, a seconda che si tratti di persona fisica o di persona giuridica (o ente).

In particolare, comportano successione nel processo la morte della persona fisica e l'estinzione dell'ente.

L'estinzione della persona giuridica

Quest'ultima si verifica, ad esempio, in caso di privatizzazione dell'ente pubblico, mentre non vi è estinzione (né, quindi, successione processuale) quando una società viene messa in liquidazione.

La fusione di società, diversamente da quanto ritenuto in passato, non comporta l'estinzione di alcuna società e non dà luogo, quindi, a successione processuale.

A questo proposito, giova ricordare che, secondo la Corte di Cassazione, "ai sensi del nuovo art. 2505-bis c.c., conseguente alla riforma del diritto societario (avvenuta con d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo. Deve pertanto escludersi che la fusione per incorporazione determini l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c." (Cass. civ. n. 2637/2006).

Interruzione e riassunzione del processo

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Il venir meno di una delle parti del processo non comporta l'automatico subentro del successore universale nella posizione processuale del soggetto venuto meno.

Infatti, la morte e l'estinzione della parte portano all'interruzione del processo, che può essere riavviato solo per iniziativa di parte.

In particolare, la causa prosegue solo se viene presentata apposita istanza di riassunzione dal successore universale o da un'altra parte nei suoi confronti (cfr. artt. 299 e 300 c.p.c.).

La successione a titolo particolare nel diritto controverso

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L'art. 111 c.p.c., invece, si occupa della successione a titolo particolare nel diritto controverso, disponendo che quando la posizione sostanziale dedotta in giudizio si trasmette a titolo particolare ad un altro soggetto, il processo viene proseguito dall'erede universale o dall'alienante.

In altri termini, quando la successione a titolo particolare nel diritto avviene per causa di morte (ad es. con un legato), il ruolo di parte processuale non è assunto dal legatario, ma dall'erede. Se, invece, il trasferimento avviene per atto inter vivos (ad es. in caso di compravendita), parte processuale rimane l'alienante e non l'acquirente.

Il legatario e l'acquirente, però, hanno facoltà di intervenire nel processo. In tal caso, se le altre parti lo consentono, il giudice può disporre l'estromissione del successore universale e dell'alienante.

In ogni caso, sia avvenuto o meno l'intervento del successore a titolo particolare, la sentenza pronunciata al termine del processo spiega i suoi effetti anche nei confronti di quest'ultimo ed è da questi impugnabile, fatti salvi gli effetti dell'acquisto di buona fede dei beni mobili e della trascrizione dell'acquisto di beni immobili.


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