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Data: 04/11/2020 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Decreto Ristori: novità per carceri, detenzione domiciliare e permessi[Torna su] All'interno del Decreto Ristori, nome con cui è stato ribattezzato il recente Decreto Legge n. 137/2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre) trovano spazio, non solo, misure per il sostegno dei lavoratori e delle imprese a seguito delle restrizioni adottate a seguito della nuova ondata di contagi da COVID-19, ma anche un "pacchetto giustizia" comprensivo di novità per carceri e ordinamento penitenziario. Vai al dossier sul Decreto Ristori Tra i sostenitori di queste innovazione il sottosegretario alla Giustizia Andrea Giorgis (Pd), che le descrive come "norme ragionevoli che contribuiranno a ridurre i rischi di diffusione dei contagi negli istituti penitenziari senza compromettere le esigenze di sicurezza". Che la lotta alla pandemia passi anche per le carceri lo ribadisce il Garante nazionale delle persone private della libertà: "I numeri non sono da sottovalutare. Rispetto alle 54.815 persone detenute oggi presenti, il dato divulgato di un numero di contagio attorno alle 150 unità, a cui corrisponde uno più alto (circa 200) di personale, rappresenta un'incidenza lievemente maggiore di quella del maggio scorso. Tuttavia, sempre rispetto a quel periodo, il numero di coloro che presentano sintomi è molto minore". Detenzione domiciliare per chi ha meno di 18 mesi da scontare[Torna su] Una tra le principali è quella relativa alla detenzione domiciliare. Fino al 31 dicembre 2020, la pena detentiva potrà essere eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza. Di questa misura potranno beneficiare i detenuti la cui pena ancora da scontare non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena. Sono esclusi da tale possibilità, invece, i soggetti condannati per una serie di gravi reati, tra cui quelli di mafia e terrorismo, ma anche i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, i detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare e coloro che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per alcune gravi infrazioni disciplinari (partecipazione a sommosse e disordini, evasione, reati a danno di compagni di detenzione, operatori penitenziari o visitatori). Non potranno beneficiare delle novità previste dal Decreto Ristori in relazione alla detenzione domiciliare neppure i detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato. Tuttavia, come premesso, la stessa norma ammette la possibilità che la detenzione si svolga in "luogo pubblico o privato di cura assistenza e accoglienza". Il magistrato di sorveglianza adotterà il provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. Attivazione braccialetti elettroniciI controlli su coloro che sconteranno la detenzione domiciliari saranno facilitati a seguito dell'attivazione di braccialetti elettronici, salvo che si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi. Il condannato dovrà prestare il consenso alla procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari. Tale procedura verrà disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi. Sarà un provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, a individuare il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili che potranno essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le suddette modalità. L'esecuzione dei provvedimenti nei confronti dei condannati per i quali è necessario attivare gli strumenti di controllo indicati avverrà progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore. Qualora la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è imposta l'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non saranno attivati. Licenze premio per detenuti in semilibertà[Torna su] Il pacchetto di misure contempla anche licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà (cfr. art. 52 della L. n. 354/1975) che potranno essere concesse con durata superiore ai 45 giorni annui ordinariamente previsti, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. In ogni caso la durata delle licenze premio non potrà estendersi oltre il 31 dicembre 2020. Durata straordinaria dei permessi premio[Torna su] Fino al 31 dicembre 2020, i condannati cui siano stati già concessi i permessi premio di cui all'art. 30-ter della L. n. 354/1975 e che siano stati già assegnati al lavoro all'esterno o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno, potranno fruirne anche in deroga ai limiti temporali indicati dalla norma ovvero: durata non superiore ogni volta a 15 giorni e massimo 45 giorni in ciascun anno di espiazione che, per i condannati minori di età, diventano rispettivamente 20 e 60 giorni. Anche in questo caso il Decreto Ristori contempla tutta una serie di esclusioni, tra cui associazionismo criminale e di tipo mafioso, delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza. |
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