Data: 02/11/2020 12:00:00 - Autore: Gabriella Lax

Corrispondenza violata dall'ex convivente, sì alla tenuità del fatto

[Torna su]

Leggere la posta dell'Agenzia delle entrate relativa all'ex convivente può non essere un fatto così grave, tanto che potrebbe scattare la non punibilità per la tenuità del fatto. A stabilirlo è la Cassazione con la sentenza n. 29961/2020 (in allegato).

Leggere la posta dell'ex, l'importanza dei precedenti

[Torna su]

Nel caso di specie, il reo ha aperto una raccomandata dell'Agenzia delle entrate destinata all'ex convivente. Al ricorso dell'ex compagno, i giudici di merito avevano negato l'applicazione dell'articolo 131-bis del Codice penale, che consente la non punibilità per tenuità del fatto. Un trattamento di 'favore' che la Corte d'Appello aveva escluso per il soggetto colpevole di aver aperto una lettera contenente la comunicazione del fisco. Secondo il giudice di secondo grado, nella fattispecie, l'imputato aveva in corso un procedimento per maltrattamenti nei confronti dell'ex: e questa sarebbe stata una circostanza tale da non consentire l'applicazione della norma sulla non punibilità.

Leggere la posta dell'ex, la Cassazione sulla tenuità del fatto

[Torna su]

E invece la Suprema corte chiarisce che l'inapplicabilità della particolare tenuità del fatto, si verifica solo nel caso in cui ci siano precedenti specifici, ossia reati di identica indole. Per quanto riguarda il caso di specie, la violazione della corrispondenza (articolo 616 del Codice penale) non ha nessuna correlazione con i precedenti maltrattamenti. Da qui la decisione della Cassazione di annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, che ha tenuto conto del fatto che l'imputato avesse fatto di tutto per far recapitare la raccomandata del fisco al nuovo indirizzo della legittima destinataria.


Tutte le notizie