Data: 13/04/2021 13:00:00 - Autore: Daniele Paolanti

Il testo dell�art. 428 c.p.

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Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di altrui propriet�, � punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

La pena � della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto � commesso distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di sua propriet�, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumit� pubblica.

Bene giuridico tutelato dall�art. 428 c.p. e procedibilit�

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Il bene giuridico meritevole di tutela, in relazione all'art. 428 c.p., � la pubblica incolumit�. Ovviamente (ed in questo caso � pi� che mai evidente) nel concetto di pubblica incolumit� rientra anche la tranquillit� e la serenit� della collettivit�, che non deve essere pervasa da timore o da motivi di allarme. Il delitto in esame � un reato comune, dacch� pu� essere commesso da chiunque. Si tratta di un reato di pericolo, donde il tentativo ex art. 56 c.p. non � astrattamente configurabile, ritenuta anche la rilevante anticipazione della soglia della rilevanza penale. La procedibilit� � ex officio, avuto riguardo anche al bene giuridico ritenuto meritevole di tutela.

La condotta sanzionata dall�art. 428 c.p.

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Preliminarmente va dato atto che questo � un reato di pericolo e, come tale, � opportuno perimetrare debitamente la condotta ai fini della valutazione della rilevanza penale della medesima. L�impiego del termine �nave� non � da intendersi strictu sensu (si pensi alle navi da trasporto o da crociera) ma deve ritenersi esteso a qualunque tipo di imbarcazione il cui naufragio possa determinare un pericolo, anche solo potenziale, per l�incolumit� altrui (donde non si pu� escludere che nel concetto rientrino anche quelle imbarcazioni di dimensioni contenute o molto modeste, dal cui naufragio possa per� scaturirne un pericolo presunto). Partendo da detto presupposto possiamo concludere che, con l�impiego dei termini nave, aereo o edificio natante, il legislatore abbia voluto di proposito impiegare un lessico che possa essere il pi� estensivo possibile, non individuando requisiti di dimensione o funzionali (trasporto di persone, di merci etc.) atti a restringere la portata della norma.

L'impiego di mezzi fraudolenti

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Anche il comma 2 della norma in esame sanziona il naufragio o il disastro aviatorio, ma lo fa indicando determinati parametri modali. In particolare il soggetto agente causa il disastro distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti. Quindi, se nel primo caso il pericolo � presunto, in questa seconda circostanza il pericolo � concreto, poich� sono specificate e cristallizzate determinate condotte fraudolente evidentemente idonee a causare, con un alto grado di probabilit�, l�evento temuto.

Il naufragio o il disastro aviatorio di cosa propria

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La sanzione penale di cui ai primi due commi dell�art. 428 c.p. si applica anche a chi causa il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di sua propriet�, se dal fatto dovesse derivare un pericolo per l�incolumit� pubblica.

La pena

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La pena per il delitto di cui all�art. 428 c.p. � della reclusione da cinque a dodici anni. La pena � della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto � commesso distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti.

Elemento soggettivo

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Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilit� del delitto in esame � il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto.


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