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Data: 03/11/2020 15:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Omologazione specifica per il calcolo della velocità media[Torna su] Ai fini della corretta funzionalità dell'apparecchiatura Tutor saranno necessarie sia l'omologazione che la taratura dell'apparecchio che dovrà essere sottoposto a controllo sia preventivo che costante durante l'uso. Sarà indispensabile, dunque, anche l'omologazione specifica per quanto attiene il calcolo della velocità media. Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Montecorvino Rovella in una sentenza depositata il 19 ottobre 2020 (sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un conducente (assistito dalla Globoconsumatori onlus) sanzionato per violazione dei limiti di velocità in autostrada rilevata dal sistema Tutor SICVe. Innanzi al magistrato onorario, parte ricorrente aveva chiesto l'annullamento del verbale eccependo, tra l'altro, l'omessa taratura dell'apparecchio di rilevazione. La Prefettura resistente, invece, era rimasta contumace nonostante la regolarità della notifica. Tutor: servono omologazione e taratura[Torna su] Il Giudice di Pace rammenta che le rilevazioni delle infrazioni stradali mediante apparecchiature elettroniche richiedono che le stesse siano regolarmente tarate e non soltanto omologate. I due termini non vengono ritenuti sinonimi in quanto, si legge nel provvedimento, per "omologazione" deve intendersi che gli strumenti devono essere approvati dall'Autorità competente per l'uso predisposto, mentre "taratura" significa "messa a punto", ovvero regolazione per il corretto uso. Pertanto, spiega il giudicante, l'infrazione accertata tramite il particolare strumento del Tutor Sicve deve contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso. Ciò in quanto, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'apparecchiatura (cfr. Cass. n. 23978/07; n. 15324/06; n. 10212/05). La sentenza rammenta come il comma 6 dell'art. 142 C.d.S. consideri fonti di prova, per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, le risultanze di apparecchiature debitamente omologate. La Legge n. 160/2007, nel riconfermare tale conclusione, ha poi aggiunto la necessità dell'omologazione anche per il calcolo della velocità media su tratti determinati. Onere probatorio a carico della P.A.[Torna su] Dal combinato disposto di queste norme emerge che, per l'apparecchiatura tutor e ai fini della necessità di accertarne la corretta funzionalità, occorre sia l'omologazione (da non potersi intendere mera approvazione del prototipo) dell'apparecchiatura, che l'omologazione specifica per quanto attiene il calcolo della velocità media richiesta dalla legge n. 160/2007 e tale controllo e verifica della sussistenza dell'omologazione spetta ineludibilmente agli organi di Polizia Stradale (cfr. Cass. n. 22041/2009). Nel caso esaminato, nonostante l'esplicita contestazione del ricorrente, parte opposta non ha in alcun modo provato di aver effettuato i preventivi controlli annuali di cui all'art. 4 del D.M. 29/10/1997 in relazione al singolo apparecchio, né di aver sottoposto lo stesso ad omologazione specifica per il calcolo della velocità media su tratti determinati, non avendo prodotto in giudizio certificazione alcuna e non essendo possibile rilevarlo dal contenuto del verbale. A fronte di una precisa contestazione, ricadeva certamente sulla P.A. l'onere di dimostrare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata e la verifica dei dei presupposti attinenti la sua funzionalità, nonché il corretto funzionamento del misuratore di velocità e delle modalità di installazione dello stesso, mediante il deposito di tutta la relativa documentazione. Mancando tale allegazione probatoria, non può certo dirsi attendibile l'accertamento come compiuto. Errore di accertamento e criterio di tolleranza[Torna su] Il Giudice di Pace, nel caso esaminato, ritiene fondate anche le censure riguardanti un errore di accertamento per l'impossibilità di applicare il criterio della tolleranza del 5% stabilito dall'art. 345, comma 3, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada. La strumentazione utilizzata (c.d. Tutor) viene solitamente classificata come autovelox, ma, pur rilevando gli eccessi di velocità, si distingue nettamente da questi perché rileva principalmente la velocità media dei veicoli. Ne consegue, si legge in sentenza, che non viene sanzionata una determinata violazione, ma viene rilevata una presunta media di infrazione compiuta con conseguente lesione dei principi fondamentali di diritto alla difesa e certezza del diritto. Come ha avuto già modo di pronunciarsi la giurisprudenza di merito (cfr. Giudice di Pace di Casarano, 16 settembre 2011) "se pure si volesse ritenere la rilevazione presuntivamente corretta, allora deve aggiungersi che alla velocità media rilevata in verbale risultata essere stata applicata la riduzione del 5% come previsto ex DM. 29/10/97, ma la stessa riduzione è prevista per gli autovelox e quindi non per lo strumento in oggetto". Infatti, per apparecchi diversi dall’autovelox, non può essere applicato il criterio di cui sopra, ma una riduzione diversa come precisato dal comma 3 dell’art. 345 delle disp. di attuazione del codice della strada. Nel caso in questione, conclude il magistrato onorario, o non deve essere applicata riduzione alcuna oppure, in analogia con quanto affermato, andrà applicata la riduzione progressiva del 5%, 10%, 15%. Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio del provvedimento
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