Data: 04/11/2020 12:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Il Presidente del Tribunale di Torino apre al legittimo impedimento causa Covid

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Dopo la richiesta al legislatore da parte dell'Aiga sulla questione del legittimo impedimento dei legali motivate dall'isolamento fiduciario e dalla quarantena obbligatoria, la Presidenza del Tribunale di Torino interviene sul tema in modo decisamente più concreto.

In data 29 ottobre 2020 il Presidente del Tribunale di Torino Massimo Terzi, con una comunicazione (sotto allegata) destinata al Presidente Corte di Appello di Torino, al Procuratore Generale, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, alla Camera Penale e a tutti i Magistrati, apre infatti le porte al legittimo impedimento invocato dagli avvocati per le richieste di rinvio delle udienze, quando la richiesta è dettata dalle problematiche legate all'attuale situazione pandemica.

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Legittimo impedimento per motivi sanitari causa Covid

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La comunicazione avente ad oggetto "i legittimi impedimenti e richieste di rinvio in relazione alle problematiche epidemiologiche", chiarisce che la situazione sanitaria attuale impone, a giudizio del Presidente del Tribunale, senza con questo voler ledere la libertà decisionale dei magistrati, di valutare adeguatamente i seguenti dati di fatto:

  • prima di tutto sono note sia l'attuale situazione pandemica che la difficoltà degli utenti ad avere rapporti con le Autorità sanitarie locali;
  • in secondo luogo, al fine di garantire il diritto di difesa, se la richiesta di rinvio avanzata dai difensori per legittimo impedimento non è supportata da ragioni in grado di comportare la violazione del principio di lealtà e collaborazione, i giudici, a meno che il rinvio non produca conseguenze processuali negative, dovrebbero concedere ampiamente i rinvii richiesti, soprattutto alla luce della difficoltà oggettiva da parte di avvocati e clienti di avere rapporti se entrambi o uno di essi è sottoposto a misure restrittive sanitarie come l'isolamento fiduciario o la quarantena.

Legittimo impedimento e diritto di difesa

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Del resto, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 20020/2020, nel richiamare alcuni suoi precedenti ha chiarito che: "Tutte dette sentenze hanno attribuito particolare rilievo, nella effettività del diritto di difesa, alla presenza in udienza del difensore, sia esso fiduciario ovvero nominato d'ufficio, e, quindi, al superamento della già affermata equivalenza, a tali fini, tra il difensore titolare del mandato, di fiducia o d'ufficio, defensionale e il sostituto nominato per l'udienza ai sensi dell'art. 97, comma 4, del codice di rito. Peraltro, la possibilità di un esercizio adeguato di difesa che costituisce condizione indefettibile che deve essere assicurata in qualunque modulo procedimentale e in qualunque fase processuale è argomento che era stato valorizzato al fine di sostenere l'operatività dell'istituto del legittimo impedimento del difensore anche nei procedimenti camerali e, in particolare, nel procedimento camerale di appello a seguito di rito abbreviato e che è stato condiviso dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 41432 del 03/10/2016."


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