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Data: 19/02/2007 - Autore: www.affarilegali.net Tale procedimento è solo parzialmente comparabile con quello italiano, regolato quest'ultimo agli artt. 633 e ss. c.p.c. Vero è che entrambi hanno come scopo di fornire al creditore un titolo esecutivo in via più semplice e più breve che tramite azione civile. Un vantaggio essenziale del procedimento ingiuntivo tedesco, però, consiste nel fatto che inizialmente non si deve presentare alcun documento né produrre mezzi di prova (così come invece previsto ex art. 633 c.p.c. italiano). La procedura prevede, infatti, unicamente l'invio alla Pretura di un modulo prestampato (Mahnbescheid) nel quale siano state inserite: le parti del contratto, il titolo del credito, l'ammontare della somma e degli interessi dovuti. Sarà poi la Pretura a provvedere alla notifica di tale atto al debitore, unitamente all'avvertenza che in caso di mancato adempimento o di mancata opposizione entro due settimane dal ricevimento della stessa, verrà rilasciato titolo esecutivo qualora il creditore ne dovesse fare richiesta. Qualora il debitore faccia opposizione, ne viene data immediata comunicazione al creditore. La Pretura, contemporaneamente, chiede a quest'ultimo il pagamento delle tasse necessarie per, eventualmente, proseguire nel procedimento. Solo una volta avvenuto tale pagamento, gli atti vengono trasferiti al foro competente per materia. Da questo momento in poi si seguono le norme previste per il procedimento ordinario e, per tanto, il creditore dovrà motivare le proprie pretese producendo i mezzi di prova necessari. Nel caso in cui alla notifica dell'atto suddetto (Mahnbescheid) non seguano né adempimento né opposizione, sarà compito del creditore continuare nella procedura , la quale prevede che si debba richiedere alla Pretura di conferire efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo: solo in questo modo potrà, infatti, avvenire la trasformazione dello stesso in decreto di esecutorietà (Vollstreckungsbescheid). Ottenuto quest'ultimo, il creditore ha la facoltà di scegliere tra la notifica del decreto di esecutorietà al debitore tramite la Pretura, oppure di provvedere da sé tramite l'ufficiale giudiziario, dando a questi, contemporaneamente, l'incarico per l'esecuzione forzata. Dopo la notifica del decreto di esecutorietà (in entrambi i casi appena osservati) il debitore ha ancora possibilità di difendersi facendo opposizione entro due settimane. Ma tale opposizione non può sospendere di per sé l'esecuzione forzata: per ottenere tale sospensione, infatti, il debitore dovrebbe inoltrare una ulteriore domanda ad hoc alla Pretura. Il procedimento ingiuntivo è senza dubbio la via più semplice, veloce ed economica per arrivare ad un titolo esecutivo. Spesso, infatti, accade che il creditore entro soli due mesi dall'inizio della pratica sia già in possesso del titolo. Questo procedimento è anche, come si è detto, più economico, in quanto mentre nell'azione ordinaria è necessario pagare -ad inizio pratica- tre tasse giudiziarie, nel procedimento ingiuntivo occorre invece unicamente il pagamento di una somma corrispondente alla metà di una delle tre tasse suddette. Per una pretesa, per esempio, di 10.000 Euro, saranno quindi necessari 588 Euro, per intentare azione civile ordinaria, mentre solo 98 Euro, per l'inizio del procedimento ingiuntivo. Va precisato però che quest'ultimo è da preferire solo quando il debitore non abbia già segnalato di volersi opporre alle pretese creditizie. Se invece è quasi certo che ci sarà opposizione, conviene intentare da subito l'azione civile ordinaria per evitare un inutile dispendio di tempo. Danilo Santin (in www.affarilegali.net |
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