Data: 19/02/2007 - Autore: www.affarilegali.net
Tale procedimento � solo parzialmente comparabile con quello italiano, regolato quest'ultimo agli artt. 633 e ss. c.p.c. Vero � che entrambi hanno come scopo di fornire al creditore un titolo esecutivo in via pi� semplice e pi� breve che tramite azione civile. Un vantaggio essenziale del procedimento ingiuntivo tedesco, per�, consiste nel fatto che inizialmente non si deve presentare alcun documento n� produrre mezzi di prova (cos� come invece previsto ex art. 633 c.p.c. italiano). La procedura prevede, infatti, unicamente l'invio alla Pretura di un modulo prestampato (Mahnbescheid) nel quale siano state inserite: le parti del contratto, il titolo del credito, l'ammontare della somma e degli interessi dovuti. Sar� poi la Pretura a provvedere alla notifica di tale atto al debitore, unitamente all'avvertenza che in caso di mancato adempimento o di mancata opposizione entro due settimane dal ricevimento della stessa, verr� rilasciato titolo esecutivo qualora il creditore ne dovesse fare richiesta. Qualora il debitore faccia opposizione, ne viene data immediata comunicazione al creditore. La Pretura, contemporaneamente, chiede a quest'ultimo il pagamento delle tasse necessarie per, eventualmente, proseguire nel procedimento. Solo una volta avvenuto tale pagamento, gli atti vengono trasferiti al foro competente per materia. Da questo momento in poi si seguono le norme previste per il procedimento ordinario e, per tanto, il creditore dovr� motivare le proprie pretese producendo i mezzi di prova necessari. Nel caso in cui alla notifica dell'atto suddetto (Mahnbescheid) non seguano n� adempimento n� opposizione, sar� compito del creditore continuare nella procedura , la quale prevede che si debba richiedere alla Pretura di conferire efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo: solo in questo modo potr�, infatti, avvenire la trasformazione dello stesso in decreto di esecutoriet� (Vollstreckungsbescheid). Ottenuto quest'ultimo, il creditore ha la facolt� di scegliere tra la notifica del decreto di esecutoriet� al debitore tramite la Pretura, oppure di provvedere da s� tramite l'ufficiale giudiziario, dando a questi, contemporaneamente, l'incarico per l'esecuzione forzata. Dopo la notifica del decreto di esecutoriet� (in entrambi i casi appena osservati) il debitore ha ancora possibilit� di difendersi facendo opposizione entro due settimane. Ma tale opposizione non pu� sospendere di per s� l'esecuzione forzata: per ottenere tale sospensione, infatti, il debitore dovrebbe inoltrare una ulteriore domanda ad hoc alla Pretura. Il procedimento ingiuntivo � senza dubbio la via pi� semplice, veloce ed economica per arrivare ad un titolo esecutivo. Spesso, infatti, accade che il creditore entro soli due mesi dall'inizio della pratica sia gi� in possesso del titolo. Questo procedimento � anche, come si � detto, pi� economico, in quanto mentre nell'azione ordinaria � necessario pagare -ad inizio pratica- tre tasse giudiziarie, nel procedimento ingiuntivo occorre invece unicamente il pagamento di una somma corrispondente alla met� di una delle tre tasse suddette. Per una pretesa, per esempio, di 10.000 Euro, saranno quindi necessari 588 Euro, per intentare azione civile ordinaria, mentre solo 98 Euro, per l'inizio del procedimento ingiuntivo. Va precisato per� che quest'ultimo � da preferire solo quando il debitore non abbia gi� segnalato di volersi opporre alle pretese creditizie. Se invece � quasi certo che ci sar� opposizione, conviene intentare da subito l'azione civile ordinaria per evitare un inutile dispendio di tempo.
Danilo Santin (in www.affarilegali.net
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