Data: 28/11/2020 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 30221/2020 (sotto allegata) dichiara di condividere il percorso logico argomentativo seguito dalla Corte d'Appello che, ritenendo attendibili i racconti dei bambini relativi ai comportamenti che la maestra teneva con gli alunni più vivaci, l'ha condannata per il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina contemplato dall'art. 571 c.p, stabilendo la pena in un anno e quattro mesi di reclusione e confermando per la parte restante la sentenza impugnata.

L'imputata è ritenuta responsabile del reato suddetto in quanto, nella sua qualità di maestra di una scuola materna, ha maltrattato 5 piccoli alunni e altri componenti della classe. Già il Tribunale aveva concluso per la sua colpevolezza in quanto i genitori avevano riferito dei disagi dei figli consistenti in regressioni, mutamenti del comportamento, atteggiamenti aggressivi, rifiuto di andare a scuola, stati d'ansia che si manifestavano anche durante la notte e racconti di schiaffi, tirate di capelli e urla della maestra per punire gli errori. Racconti confermati anche da alcune colleghe dell'imputata e dal dirigente scolastico, che si era accorto delle difficoltà della maestra nel gestire la classe.

La Corte riconduceva il comportamento dell'imputata al reato di cui all'art. 571 c.p. perché riferibile più a un metodo d'insegnamento rigido che alla volontà di maltrattare i bambini, perché manifestatosi con atti violenti, fugaci, ma non invasivi.

E' reato seguire il metodo didattico Taken Econom?

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Ricorre in Cassazione la maestra a mezzo difensore sollevando i seguenti motivi.

Con il primo lamenta l'errata valutazione delle dichiarazioni dei minori, evidenziando l'incapacità degli stessi, a causa della tenera età, di conservare in modo lucido i ricordi. Evidente come la Corte avrebbe dovuto considerare le deposizioni dei minori condizionate dai genitori, secondo quanto affermato dal perito di parte. Mancano quindi prove dirette dei fatti in grado di supportare l'accusa. Le testimonianze de relato dei genitori valgono tutt'al più come meri indizi, dei quali non è stata tuttavia verificata l'attendibilità, la precisione e la concordanza. La condotta dell'imputata inoltre si riferisce solo a 8 alunni, figli di genitori che si frequentano e le dichiarazioni delle colleghe risultino contraddittorie, inattendibili, inverosimili e mosse dall'interesse di sostituire la maestra.

Con il secondo lamenta la mancata integrazione del reato di cui all'art. 571 c.p. per assenza di dolo, in quanto le condotte sono riconducibili al metodo didattico seguito dalla stessa, ossia il Taken Econom, che si basa su gratificazioni e punizioni. Assente inoltre la condotta materiale del reato, visto che non sono derivate ai bambini malattie nel corpo e nella mente documentate da certificati medici e perizie.

Con il terzo denuncia la misura della pena applicata, che ha tenuto conto della gravità e pluralità delle condotte della maestra, in contrasto con quanto affermato in merito all'atteggiamento poco invasivo della stessa e con il quarto il mancato riconoscimento dei doppi benefici concessi in primo grado.

Dai dettagli dei racconti dei bambini emerge tutta la loro attendibilità

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Per la Cassazione, che decide con sentenza n. 30221/2020, il ricorso della maestra è inammissibile, soprattutto perché i motivi generici sollevati sono già stati presentati in appello e decisi con motivazione congrua e completa.

Del resto il Tribunale aveva già spiegato le ragioni per le quali era stata disposta l'audizione protetta dei minori, mentre la Corte d'Appello ha sottolineato come i genitori non potessero considerarsi testimoni de relato, visto che riferivano di condotte, cambiamenti e racconti dei figli nell'ambiente di famiglia. Il giudice dell'impugnazione inoltre ha evidenziato la genuinità dei racconti dei bimbi, quando questi descrivevano episodi violenti che si riferivano ad altri bambini o replicavano gestualità della maestra. Narrazioni da cui emergeva tutta la loro attendibilità. Le descrizioni infatti erano così precise e dettagliate da non poter essere frutto di condizionamenti. Parimenti attendibili i racconti delle colleghe, confermati anche da alcuni bambini.

Inammissibili il secondo e il terzo motivo perché dal processo è emersa la difficoltà dell'imputata nel gestire i bambini più vivaci, a cui reagiva con sberle, urla e strattonamenti. Comportamento da cui si evince sia l'elemento materiale del reato di abuso dei mezzi di correzione, visto che era mirata a contenere solo alcuni alunni, che il dolo, in quanto finalizzata a correggere solo gli alunni più difficili. Privo di fondamento infine l'ultimo motivo, tenuto conto della motivazione logica, coerente e priva di contraddizioni della Corte d'Appello.

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