Data: 19/02/2007 - Autore: Francesca Romanelli
Sulla base del nuovo regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense sulla formazione professionale continua degli Avvocati, sar� ora necessario maturare 90 crediti formativi ogni tre anni. Tutti gli avvocati, dunque, avranno l'obbligo di "mantenere e migliorare la propria preparazione professionale, curandone l'aggiornamento" partecipando ad "attivit� formative". Sulla base del regolamento si considera assolto l'obbligo di formazione professionale la partecipazione a eventi promossi, organizzati, o accreditati dal Consiglio Nazionale Forense, dai Consigli dell'Ordine e dalla Cassa Nazionale di previdenza. In particolare sono coniderati eventi formativi: corsi di aggiornamento, masters, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti dagli organismi sopra elencati o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale ed altri eventi eventualmente individuati dal Consiglio Nazionale Forense e dai singoli Consigli dell'Ordine. Vengono attribuiti tre crediti formativi per ogni met� giornata di partecipazione a tali eventi, con il limite massimo di nove crediti per ogni singolo evento formativo. Sono poi considerate attivit� formative: a) relazioni o lezioni in alcuni determinati eventi formativi ovvero nelle scuole forensi o di specializzazione per professioni legali; b) pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione nazionale, pubblicazioni di libri, saggi, monografie, trattati su argomenti giuridici; c) docenze in materie giuridiche in Universit� o in istituti universitari ed enti equiparati; d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato. Il Consiglio dell'Ordine per attribuire i crediti dovr� tenere conto della natura e dell'impegno profuso per l'attivit� svolta. Anche in tal caso � previsto un limite massimo di sei crediti per le attivit� di cui alla lettera a) e b) e di quindici crediti per le attivit� di cui alla lettera c). Si pu� invece arrivare a dodici crediti per la partecipazione a commissioni d'esame di cui al punto d)
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