Data: 14/11/2020 06:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

IRAP e medici del SSN

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Non � corretto escludere aprioristicamente il medico del servizio sanitario nazionale dall'imposizione IRAP: se la sua organizzazione � tale da integrare i relativi presupposti impositivi, tale tributo � dovuto.

A dirlo � la Corte di cassazione, nell'ordinanza numero 24516 del 4 novembre 2020 sotto allegata.

Quando c'� autonoma organizzazione

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In sostanza, il medico di base deve pagare l'IRAP ogniqualvolta abbia una "autonoma organizzazione", ovverosia quando:
  • non sia inserito in una struttura organizzativa riferibile alla responsabilit� e all'interesse di altri, ma sia, sotto qualsiasi forma, responsabile della sua organizzazione;
  • impieghi beni strumentali in misura eccedente rispetto al minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivit� senza organizzazione, sulla base di una valutazione fatta secondo il principio dell'id quod plerumque accidit o, in alternativa, si avvalga in maniera non occasionale del lavoro altrui in misura superiore alla soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive.

Due studi medici non bastano per l'IRAP

In ogni caso, secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione, la circostanza che il medico si avvalga di due o pi� studi professionali non � idonea, da sola, a dimostrare la sussistenza di un'autonoma organizzazione da parte del sanitario. Questa, infatti, manca se gli studi sono semplicemente dei luoghi in cui ricevere i pazienti e, quindi, non rappresentano altro che uno strumento per il migliore e pi� comodo esercizio dell'attivit� professionale autonoma.

Anche la circostanza che il medico abbia un dipendente non basta, se questo svolge mansioni meramente esecutive.

Insomma: per accertare la responsabilit� tributaria di un medico del SSN che si sia sottratto dal pagamento dell'IRAP occorre fare un'accurata indagine per verificare se, in concreto, i presupposti impositivi di tale imposta possano dirsi sussistenti.


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