Data: 14/11/2020 12:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Nuovi schemi di comportamenti anomali

[Torna su]

La UIF (Unit� di Informazione Finanziaria) con una comunicazione del 10 novembre rende nota la pubblicazione degli "Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera B), del Dlgs n. 231/2007".

Gli schemi di anomalia descritti dal provvedimento della UIF contraddistinti dalle prime 4 lettere dell'alfabeto fanno riferimento ai seguenti illeciti fiscali:

A. utilizzo ovvero emissione di fatture per operazioni inesistenti;
B. frodi sull'IVA intracomunitaria;
C. frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale;
D. cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi.

La realizzazione di questi schemi � il frutto della collaborazione tra l'UIF, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate, che grazie alle segnalazioni del settore privato, sono riusciti ad individuare il profilo oggettivo comportamentale tipico di chi commette ogni singolo illecito fiscale e l'aspetto soggettivo. Ogni schema infatti analizza prima di tutto l'illecito fiscale e poi elenca i soggetti "tipici" che lo commettono e le "condotte tipiche" con cui lo realizzano.

Tra i destinatari anche gli avvocati

[Torna su]

Gli schemi elaborati dall'Uif si rivolgono a tutti i soggetti elencati nell'art. 3 del Dlgs n. 231/2007, ossia gli intermediari bancari e finanziari e gli altri operatori finanziari in cui rientrano i notai, i commercialisti, gli esperti contabili, i consulenti del lavoro, i revisori legali e le societ� di revisione, i notai e gli avvocati "quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione" delle seguenti operazioni:

  • trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attivit� economiche;
  • gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
  • apertura o gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
  • organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di societ�;
  • costituzione, gestione o amministrazione di societ�, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

L'UIF chiarisce per� che lo schema D), che fa riferimento alle condotte anomale che caratterizzano la cessione illecita di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi "si riferisce prevalentemente all'attivit� dei professionisti."

Obiettivo: agevolare le SOS

[Torna su]

L'obiettivo dei nuovi schemi � come al solito agevolare i destinatari della normativa antiriciclaggio ad adempiere correttamente all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, anche se "non � necessario che ricorrano contemporaneamente tutti gli elementi descritti nello schema operativo; dall'altro, la mera ricorrenza di un singolo elemento non � di per s� motivo sufficiente per procedere alla segnalazione." Occorre infatti che le informazioni siano anche collegate tra loro da un punto di vista logico e temporale, mirate alla commissione di un illecito fiscale.

Naturalmente, conclude la UIF, le indicazioni operative contenute negli schemi devono essere portate a conoscenza anche del personale e dei collaboratori dei soggetti obbligati ad effettuare le segnalazioni di operazioni sospette.

Leggi anche Avvocati e antiriciclaggio


Tutte le notizie