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Data: 14/11/2020 12:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Nuovi schemi di comportamenti anomali[Torna su]
La UIF (Unit� di Informazione Finanziaria) con una comunicazione del 10 novembre rende nota la pubblicazione degli "Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera B), del Dlgs n. 231/2007". Gli schemi di anomalia descritti dal provvedimento della UIF contraddistinti dalle prime 4 lettere dell'alfabeto fanno riferimento ai seguenti illeciti fiscali: A. utilizzo ovvero emissione di fatture per operazioni inesistenti; La realizzazione di questi schemi � il frutto della collaborazione tra l'UIF, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate, che grazie alle segnalazioni del settore privato, sono riusciti ad individuare il profilo oggettivo comportamentale tipico di chi commette ogni singolo illecito fiscale e l'aspetto soggettivo. Ogni schema infatti analizza prima di tutto l'illecito fiscale e poi elenca i soggetti "tipici" che lo commettono e le "condotte tipiche" con cui lo realizzano. Tra i destinatari anche gli avvocati[Torna su]
Gli schemi elaborati dall'Uif si rivolgono a tutti i soggetti elencati nell'art. 3 del Dlgs n. 231/2007, ossia gli intermediari bancari e finanziari e gli altri operatori finanziari in cui rientrano i notai, i commercialisti, gli esperti contabili, i consulenti del lavoro, i revisori legali e le societ� di revisione, i notai e gli avvocati "quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione" delle seguenti operazioni:
L'UIF chiarisce per� che lo schema D), che fa riferimento alle condotte anomale che caratterizzano la cessione illecita di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi "si riferisce prevalentemente all'attivit� dei professionisti." Obiettivo: agevolare le SOS[Torna su]
L'obiettivo dei nuovi schemi � come al solito agevolare i destinatari della normativa antiriciclaggio ad adempiere correttamente all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, anche se "non � necessario che ricorrano contemporaneamente tutti gli elementi descritti nello schema operativo; dall'altro, la mera ricorrenza di un singolo elemento non � di per s� motivo sufficiente per procedere alla segnalazione." Occorre infatti che le informazioni siano anche collegate tra loro da un punto di vista logico e temporale, mirate alla commissione di un illecito fiscale. Naturalmente, conclude la UIF, le indicazioni operative contenute negli schemi devono essere portate a conoscenza anche del personale e dei collaboratori dei soggetti obbligati ad effettuare le segnalazioni di operazioni sospette. Leggi anche Avvocati e antiriciclaggio |
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