Data: 30/06/2022 12:00:00 - Autore: Annamaria Punzo

Condizione testamentaria: cos'�

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Cos� come in materia contrattuale, anche l'efficacia dell'istituzione dell'erede o del legato pu� essere subordinata al verificarsi di una condizione.

La condizione � un elemento accidentale del negozio e consiste in un avvenimento futuro e incerto dal quale dipende l'efficacia della disposizione.

Condizione sospensiva e condizione risolutiva

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Potr� quindi essere prevista una condizione sospensiva ove ad esempio l'istituzione dell'erede sia subordinata alla condizione che l'istituito abbia un figlio o consegua un determinato titolo di studio; ovvero una condizione risolutiva, ove la disposizione testamentaria sia destinata a perdere efficacia al verificarsi di un determinato evento. Un esempio di condizione risolutiva � espressamente disciplinato dall'art. 638 c.c. laddove il testatore disponga l'istituzione dell'erede a condizione che questi "non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato".

La giurisprudenza ha peraltro precisato che possano essere considerate condizioni sospensive o risolutive apposte all'istituzione di erede, solo quelle che fanno dipendere la disposizione testamentaria dal caso o dal fatto del terzo integrando cos� una condizione casuale, o dalla volont� dell'erede dando vita ad una c.d. condizione potestativa, ma non quelle che dipendono dalla volont� del testatore. Affinch� si realizzi un negozio "mortis causa", � infatti necessario che lo scritto contenga la manifestazione di una volont� definitiva del suo autore, "non nel senso che non possa essere revocata, ma che essa sia compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata oltre ad essere diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla morte" [cos� Cass. Sez. 2, n. 19463 del 06/10/2005].

Gli effetti della condizione testamentaria

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Gli effetti della condizione operano retroattivamente (art. 646 c.c.). Cos�, al momento dell'avveramento della condizione, il chiamato all'eredit� con condizione sospensiva, sar� considerato erede sin dal momento dell'apertura dell'eredit�; viceversa l'erede istituito sotto condizione risolutiva sar� considerato come se non fosse mai stato erede. Precisamente, quanto alla seconda ipotesi, al momento dell'avveramento della condizione la delazione cade con effetto retroattivo ed il soggetto che subentrer� al suo posto sar� considerato come se fosse subentrato al momento dell'apertura della successione. Di conseguenza cadranno tutti i diritti costituiti medio tempore dall'erede o dal legatario a favore di terzi, nonch� gli atti dispositivi, restando invece salvi gli atti di amministrazione dell'eredit�.

In caso di condizione sospensiva occorre precisare che la delazione ereditaria non opera fino al momento dell'avveramento della condizione e si determina quindi un'ipotesi di sfasamento tra il momento della vocazione ereditaria, coincidente con il momento dell'apertura della successione e il momento della delazione ereditaria, il quale potrebbe anche non avvenire. Sul punto alcuni autori sostengono che il chiamato all'eredit� sotto condizione sospensiva acquisisca immediatamente i diritti che discendono dalla delazione ereditaria ex art. 460 c.c., ivi compreso quindi il diritto di accettare l'eredit� e di rinunciarvi. Secondo l'impostazione maggioritaria tuttavia in tale ipotesi si potrebbe legittimamente parlare soltanto di mera aspettativa di delazione, dal momento che essa � di fatto differita al momento di verificazione dell'evento dedotto in condizione.

La pendenza della condizione

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Viene poi prevista una precisa disciplina a tutela della conservazione ed amministrazione dell'eredit� nelle more dell'avveramento dell'evento dedotto in condizione. Nella fase di pendenza della condizione, infatti, l'amministrazione dell'eredit� spetta all'erede istituito ed � prevista la possibilit� per il giudice di imporre all'erede o al legatario di prestare idonea garanzia a favore dei soggetti ai quali dovrebbe devolversi l'eredit� nel caso in cui la condizione non si avverasse (art. 639 c.c.). In caso di condizione sospensiva invece, a norma dell'art. 641 c.c., � previsto che sia istituito un amministratore dell'eredit�.

Le condizioni testamentarie illecite

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Secondo quanto stabilito dall'art. 634 c.c. sono da considerarsi come non apposte le condizioni testamentarie impossibili o illecite e quindi contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume. Tale disposizione � espressione del principio vigente in materia testamentaria di conservazione del testamento: diversamente dalla disciplina contrattuale, ove la manifestazione di volont� pu� pur sempre essere espressa nuovamente, in materia testamentaria ove possibile sar� infatti necessario salvare la validit� della disposizione. Sono considerate espressamente illecite dal codice la condizione di reciprocit� di cui all'art. 635 c.c. e la condizione del divieto di nozze ex art. 636 c.c.

Per espresso rinvio previsto all'art. 634 c.c., alla condizione illecita o impossibile si applica la disciplina di cui all'art. 626 c.c. in tema di motivo illecito, pertanto la disposizione testamentaria sar� da considerarsi nulla ove la condizione illecita o impossibile sia conseguenza di un motivo determinante per la volont� del testatore. In tal caso, stante il fatto che il testatore si sia determinato a disporre sulla base del motivo dedotto nella condizione illecita, si ritiene venga meno l'esigenza di preservarne la sua volont�.


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