Data: 17/11/2020 10:30:00 - Autore: Matteo Santini

Affido condiviso e collocamento dei figli

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La legge 54 del 2006 stabilisce che il giudice debba valutare in modo prioritario che i figli minori vengono affidati ad entrambi genitori. Prevale pertanto la regola dell'affidamento condiviso.

Affidamento condiviso non significa collocamento paritario dei figli e la giurisprudenza � concorde nel ritenere che, in mancanza di accordo tra le parti, debba comunque essere scelto un genitore (cosiddetto collocatario) presso il quale i figli minori vivranno in prevalenza.

La regola dell'affidamento condiviso impone in ogni caso al genitore collocatario di concertare tutte le pi� importanti decisioni relative alla vita dei figli con l'altro genitore. Infatti, il collocamento prevalente non determina alcuna limitazione in ordine all'esercizio della responsabilit� genitoriale la quale, resta attribuita ad entrambi i genitori. Questo significa che le scelte pi� importanti dovranno essere condivise tra i genitori.

Tra queste scelte rientrano senza dubbio quelle relative all'educazione, alla scelta della religione, agli eventuali percorsi terapeutici e ogni altra questione che incida in modo rilevante sulla vita dei figli. La forma dell'affidamento condiviso presuppone per� che non vi sia tra i genitori una conflittualit� tale da rendere di fatto impossibile la concertazione delle decisioni fondamentali per la vita dei figli minori.

Per questo motivo taluni tribunali hanno stabilito che l'esasperata ed eccessiva conflittualit� pu� rappresentare un motivo ostativo alla concessione dell'affidamento condiviso dei figli.

Genitore collocatario e non collocatario

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Ovviamente in relazione a tale aspetto andr� preferito nel collocamento il genitore che da un lato pu� garantire al figlio una migliore assistenza e dell'altro che favorisca i rapporti con l'altro genitore. Il genitore non con locatario ha il diritto dovere di esercitare tutte le facolt� connesse alla responsabilit� genitoriale, dovendosi occupare giornalmente di tutto ci� che concerne la routine dei figli non soltanto vigilando sul comportamento del genitore collocatario ma, attivandosi personalmente e fattivamente al fine di esercitare nel modo pi� proficuo ed assiduo le facolt� connesse all'affidamento condiviso. Non di rado le suddette facolt� possono essere limitate o addirittura impedite da situazioni contingenti o dall'atteggiamento ostruzionistico del genitore collocatario il quale, per svariate ragioni che possono spaziare dal rancore personale all'esistenza di patologie psichiatriche pone in essere comportamenti diretti a privare il figlio dell'altra figura genitoriale impedendo di fatto l'esercizio congiunto della responsabilit� genitoriale e. vanificando cos� la ratio stessa dell'affidamento condiviso. Tali atteggiamenti a volte sono mascherati dietro una presunta ed asserita inidoneit� dell'altro genitore e pertanto giustificate da un tentativo di tutela del proprio figlio. In realt�, la situazione diviene molto complessa quando queste divergenze in ordine all'idoneit� genitoriale arrivano sotto gli occhi di un giudice. Infatti, adito il tribunale sar� demandato al giudice il compito di accertare se in quale misura entrambi i genitori sono idonei ad esercitare il loro ruolo stabilendo la forma pi� adatta di affidamento. Effettuato ogni idoneo accertamento che spesso passer� attraverso l'espletamento di una laboriosa consulenza tecnica di ufficio ed esauriti i vari gradi di giudizio non rester� che adeguarsi alle determinazioni del tribunale evitando assolutamente di porre in essere atteggiamenti che possano in qualche modo dimostrare la non accettazione da parte del genitore delle statuizioni stabilite dal tribunale.

La decadenza dalla responsabilit� genitoriale

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Ogni diverso comportamento rischia infatti di cagionare drammatiche conseguenze fino anche alla pronuncia di decadenza del genitore "ostruzionista" dalla responsabilit� genitoriale. Anche in condizioni pi� "sfumate" e meno drammatiche esiste una piena tutela del genitore non collocatario in ordine all'esercizio dei diritti connessi all'affidamento condiviso ed in primis al diritto di frequentazione dei figli. Le modalit� minime di frequentazione vengono difatti stabilite dalle parti o dalla sentenza che definisce il giudizio di separazione, di divorzio o di affidamento. Le disposizioni contenute nella sentenza debbono ovviamente essere osservate con esattezza e puntualit� salvo casi eccezionali che debbono comunque essere documentati.

Il genitore non collocatario che si veda privato dei diritti connessi all'esercizio della frequentazione con i figli pu� adire il tribunale mediante lo strumento del ricorso ai sensi dell'articolo 709 ter del codice di procedura civile al fine di ristabilire le regole connesse alla corretta frequentazione dei figli.

Lo strumento dell'articolo 709 ter del codice di procedura civile � stato infatti concepito proprio con l'intenzione di risolvere i conflitti connessi all'esercizio della responsabilit� genitoriale. Si ricorre pertanto al giudice qualora siano presenti divergenze rilevanti in ordine alle scelte da adottare nell'interesse dei figli. A quel punto il giudice sar� chiamato non soltanto a valutare la rispondenza o meno della scelta all'interesse del figlio ma indicher� quale genitore dovr� nel caso specifico decidere in ordine alla questione connessa alla scelta suddetta. Nel corso del procedimento, la cui natura sommaria escluderebbe in linea generale la fase istruttoria, il giudice potr� comunque valutare l'andamento dell'affidamento condiviso nel caso specifico al fine di adottare anche dei provvedimenti sanzionatori in capo al genitore che impedisca o limiti il diritto di visita o di frequentazione dell'altro genitore non collocatario o che comunque renda pi� difficile l'esercizio di ogni facolt� connessa all'affidamento condiviso. I provvedimenti del giudice potranno essere di natura sanzionatoria sotto il profilo pecuniario ma, nei casi pi� gravi si potr� anche determinare un mutamento del collocamento dei figli non tanto come strumento punitivo per il genitore inadempiente quanto come forma di tutela del minore stesso essendo l'affidamento condiviso in primis un diritto a tutela stessa dell'equilibrio e della sana crescita dei figli. Si discute in dottrina se l'inadempimento agli obblighi connessi al diritto di frequentazione dei figli possa essere oggetto di danni punitivi stabiliti eventualmente anche in via preventiva nel provvedimento che definisce il giudizio, ai sensi dell'articolo 614 bis del codice di procedura civile.

La sanzione pecuniaria

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Una recentissima sentenza della Cassazione ha escluso la possibilit� che l'inadempimento agli obblighi di frequentazione e di visita dei figli, inteso anche come inadempimento del genitore non collocatario affinch� l'altro possa esercitare i suddetti diritti, sia suscettibile di divenire oggetto di sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 614 bis stante la natura incoercibile del suddetto obbligo. Sta di fatto che ci� non significa lasciare senza tutela il genitore non collocatario il quale, in caso di inadempimento rilevante da parte del genitore collocatario potr� agire in giudizio al fine di richiedere la modifica delle condizioni di affidamento e nei casi pi� gravi anche l'inversione del collocamento stesso.

Lo strumento sanzionatorio previsto dall'articolo 614 bis cpc potr� invece trovare ingresso in tutte le questioni relative alle obbligazioni economiche stabilite nella sentenza di separazione, divorzio o affidamento dei figli. In tal caso l'inesatto, il ritardato o il mancato adempimento delle obbligazioni economiche connesse alle esigenze dei figli potr� determinare l'applicazione di una sanzione anche preventiva a carico del genitore inadempiente. Nei casi pi� gravi la tutela del genitore non collocatario pu� essere anche di tipo penale. Infatti, il non osservare le disposizioni contenute in un accordo di separazione o in una sentenza di separazione, di divorzio o di affidamento pu� determinare le conseguenze previste dall'articolo 388 secondo comma del codice penale che sanziona l'inadempimento alle obbligazioni contenute in una sentenza civile.

Ovviamente, si tratta di uno strumento che presuppone lo svolgimento di un processo penale i cui tempi, non sono idonei a garantire nell'immediato una tutela efficace dei diritti delle persone coinvolte nel procedimento. Si discute ormai da anni circa l'esistenza o meno di vere e proprie patologie in capo a un genitore tendenti nella loro manifestazione ad una sintomatologia che si esprime attraverso comportamenti ostativi all'esercizio del diritto di frequentazione e visita del genitore non collocatario.

L�intervento dei servizi sociali

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A prescindere dalla natura giuridica e dalla configurazione di tali comportamenti certamente nella prassi tali fenomeni esistono e debbono essere attentamente monitorati dal tribunale e dai consulenti chiamati a svolgere ogni opportuno accertamento circa la valutazione della idoneit� genitoriale.

In questo senso appare oltremodo utile il lavoro che possono effettuare i servizi sociali competenti, un lavoro di monitoraggio che, anche quando non sia espressione dei diritti connessi all'affidamento del minore al servizio sociale stesso, si manifesta attraverso un'attivit� di monitoraggio, valutazione e supporto nei confronti del nucleo familiare disgregato al fine di correggere eventuali comportamenti inadeguati e relazionare al tribunale competente in ordine a contesti disfunzionali.

E' evidente che la giustizia non pu� intervenire continuamente nelle questioni connesse all'esercizio della responsabilit� genitoriale. Altrimenti, ne verrebbe messa in pericolo la stessa efficienza del sistema giudiziario e di fatto paralizzata l'attivit� decisionale dei genitori nell'interesse dei figli; un'attivit� quotidiana che impone scelte pi� o meno importanti relative anche alla vita di tutti i giorni.

Ci� significa che nell'ottica di garantire il supremo interesse del minore, soprattutto in un ordinamento come il nostro definito minore centrico, ove i genitori non siano in grado di esercitare congiuntamente e "serenamente" il loro ruolo dovr� intervenire in modo categorico e una volta per tutte un organo esterno al fine di limitare i danni e sostituire a genitori un terzo soggetto che possa adottare le decisioni in modo celere ed efficiente.

Senza arrivare a casi estremi, ma pur sempre possibili, di affidamento e collocamento di minori al servizio sociale presso strutture adeguate, si va sempre pi� diffondendo la prassi di prevedere un affidamento dei minori coinvolti in separazioni estremamente conflittuali al servizio sociale con collocamento prevalente presso il genitore ritenuto pi� idoneo.

In tal caso il ruolo del servizio sociale � un ruolo non soltanto di affidatario ma anche di vigilante e con il compito arduo e delicato di relazionare al tribunale circa l'andamento della situazione globale.

Avv. Matteo Santini

www.avvocatoroma.org

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