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Data: 19/11/2020 23:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Separazione dei coniugi e affidamento dei figli minori[Torna su]
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25653/2020 (sotto allegata) dice no al mutamento delle condizioni di affidamento dei figli richiesto dal padre, anche se è emerso in giudizio che la madre condiziona la prole. A pesare sulla decisione del giudice l'ascolto della figlia infradodicenne, capace di discernimento, che ha potuto partecipare attivamente al processo decisionale che la riguardava ed esprimere il proprio parere. La controversia processuale, che andava avanti da anni, ha inizio quando la coppia si rivolge al Tribunale per chiedere la modifica delle condizioni della separazione relativamente all'affido, alla regolamentazione dei rapporti con i figli e alle condizioni economiche della vita da separati. Il giudice dispone l'affido della figlia minore ai Servizi Sociali, regolamentando il diritto di visita del padre e l'assegno di mantenimento per i figli, calcolandolo in base alle diverse condizioni economiche dei genitori e al tempo di permanenza della prole presso ciascuno di essi. Statuizioni confermate anche dalla Corte d'Appello, contro le quali il marito e padre ricorre in Cassazione. Ingiuste le regole sull'affidamento perché la moglie condiziona i figli[Torna su]
Nel ricorso in Cassazione l'uomo solleva in particolare i seguenti motivi di doglianza.
Rilevante l'ascolto della minore infradodicenne[Torna su]
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25653/2020 però rigetta il ricorso del padre per le seguenti ragioni. Il primo motivo per gli Ermellini è manifestamente infondato in quanto nei procedimenti di separazione, come già affermato da precedente Cassazione "l'audizione del minore infra-dodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità (…) atteso che l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore nel procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio." In ogni caso, rileva la Corte, nel caso di specie all'ascolto del minore ha fatto seguito una consulenza tecnica, per cui non è vero che non è stato accolto il parere professionale dell'esperto nell'esaminare la situazione familiare, oggetto peraltro di precedenti consulenze nei vari giudizi che hanno visto coinvolti i due coniugi. Per quanto riguarda invece il motivo con cui contesta il mancato esame delle condizioni economiche delle parti la Corte lo dichiara inammissibile. Le circostanze sulle quali il ricorrente richiama l'attenzione pretendendo un nuovo giudizio sono già state esaminate e valutate nel merito dalla Corte d'Appello. Sulle stesse nulla può la Cassazione, a cui è precluso un nuovo esame sostanziale della vicenda, a meno che non si traduca in un vizio di motivazione. Leggi anche: - L'affidamento condiviso dei figli - Riforma affido figli: tutte le proposte di legge |
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