Data: 10/03/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
La procedura per il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa, gestita dal direttore Generale di ASL, non può farsi rientrare nella figura del concorso per l'assunzione al pubblico impiego, pertanto la giurisdizione in merito esula dalle attribuzioni del giudice amministrativo, appartenendo alla sfera demandata al giudice ordinario . Così ha stabilito il Consiglio di Stato – Sez. V, nella sentenza 5 febbraio 2007, n. 432, con riferimento a una procedura di selezione per il conferimento dell'incarico di direttore di una struttura sanitaria complessa all'esito della quale un candidato, giudicato idoneo, ha impugnato la delibera di non procedere all'attribuzione dell'incarico. L'alto consesso ha ritenuto che la scelta del candidato, effettuata da parte del direttore generale, a cui conferire l'incarico all'interno di una rosa individuata dalla commissione prevista dalla norme vigenti in materia, non integra ”una valutazione comparativa dei candidati e non redige una graduatoria di merito, ma esprime esclusivamente un giudizio di idoneità”. Pertanto, continua il Collegio, “l'incarico viene conferito sulla base di una scelta di carattere fiduciario, affidata alla responsabilità del direttore generale, senza che la legge indichi i criteri da seguire, onde è da escludere che l'atto costituisca esercizio di attività amministrativa in senso pubblicistico, rientrando piuttosto in una scelta riconducibile alla capacità di diritto privato dell'Amministrazione”. Per tale motivazione, la giurisdizione sulla vertenza in argomento non appartiene alle attribuzioni del giudice amministrativo, ma è demandata al giudice ordinario. (Gesuele Bellini) Consiglio di Stato, Sezione V^, Sentenza 5.2.2007 n° 432 - Gesuele Bellini
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