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Data: 09/03/2007 - Autore: www.laprevidenza.it La Circolare Inps n. 34 del 6 Febbraio 2007 indica per l'anno 2007 i minimali e massimali per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Il minimale, non osservabile in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d'importo inferiore al limite minimo, viene fissato in € 41,43 giornaliere e quindi in € 1.077,18 per i compensi mensili. Per i part-time il minimale orario, nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, viene fissato in € 6,21. Dall'1.1.2007 l'aliquota aggiuntiva dell'1% andrà applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 40.083,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.340,00. Il massimale annuo della base contributiva, soppresso per i dirigenti di aziende industriali, e pensionabile per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 sarà pari a € 87.187,00. La regolarizzazione per il mese di gennaio andrà effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare 34. Per i lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al DPR 30.4.1970, n. 602, essendo terminato il periodo transitorio di cui al D. Lgs. 423/2001, dal 1° gennaio 2007 la retribuzione imponibile andrà determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori. La circolare precisa che sono soggette ai nuovi minimali solo i compensi di competenza dell'anno 2007 rimanendo esclusi, quindi, le competenze dovute al 31 dicembre 2006 ancorché corrisposte successivamente a tale data. Alle cooperative sociali, le quali in dipendenza del co. 787 della finanziaria 2007 sono soggetto ad un sistema di graduale aumento della retribuzione imponibile ai fini contributivi, sarà dedicata apposita circolare in corso di emanazione. (Angelo Vitale – Consulente del lavoro) Inps, Circolare 6.2.2007 n° 34 |
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