Data: 22/11/2020 11:00:00 - Autore: Luca Vancheri

La compensazione pecuniaria in caso di volo cancellato

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Il Regolamento CE 261/04 stabilisce una serie di norme volte a tutelare il passeggero aereo in caso di volo cancellato. In particolare, i diritti riconosciuti si sostanziano: nel risarcimento forfettario (compensazione pecuniaria), rimborso del biglietto, rimborso delle spese sostenute (trasferimenti, pernottamenti, vitto, ecc...), assistenza (cibi e bevande durante la permanenza in aeroporto, sistemazione in albergo, ecc..).
Il Regolamento stabilisce all'articolo 5 che in caso di volo cancellato, con un preavviso inferiore ai 14 giorni, il passeggero ha diritto ad una compensazione pecuniaria, il cui valore varia a seconda della lunghezza della tratta del volo (articolo 7):
- euro 250,00 in caso di tratta inferiore ai 1500 chilometri (ad es. Milano Malpensa - Catania);
- euro 400,00 in caso di tratta compresa tra i 1500 e i 3500 chilometri (ad es. Milano Malpensa - Lisbona);
- euro 600,00 in caso di tratta superiore ai 3500 chilometri (ad es. Milano Malpensa - New York).
La compagnia aerea può andare esente dal pagamento della compensazione pecuniaria se dimostra che la cancellazione è imputabile ad una "circostanza eccezionale", ossia ad una causa di forza maggiore, come il maltempo o uno sciopero del personale di bordo indetto da una sigla sindacale nazionale.

Il risarcimento supplementare ex art. 12 Reg. CE 261/04

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L'articolo 12 del Regolamento CE 261/04 stabilisce che in caso di volo cancellato, il passeggero può richiedere alla compagnia aerea il pagamento di ulteriori spese, che è stato costretto a sostenere a causa della cancellazione del volo, come ad esempio quelle di trasferimento ad un aeroporto più vicino per l'imbarco su un volo alternativo a quello cancellato.

Quale giudice è competente a decidere della compensazione e del risarcimento?

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A questa domanda ha risposto la Corte di Cassazione con ordinanza 24632/2020 pubblicata lo scorso 5 novembre.
Per gli Ermellini i giudici che possono essere invocati dal passeggero sono diversi. Infatti, non può essere formulato un unico atto con le due domande, ma due diversi atti di citazione.
La Corte di Cassazione è giunta a tale conclusione argomentando dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 7 novembre 2019. Partendo da tale statuizione, la Corte ha affermato che la domanda di pagamento della compensazione pecuniaria è soggetta alle regole di giurisdizione e di competenza di cui al Reg. UE 1215/2012: la domanda di compensazione deve essere presentata al Giudice del luogo ove i servizi dovevano essere prestati in base al contratto. Ciò significa che è competente il Giudice del luogo da dove l'aeromobile doveva partire o atterrare.
In merito alla domanda per il risarcimento supplementare, nella predetta ordinanza i Giudicanti hanno preso in considerazione come parametro l'articolo 33 della Convenzione di Montreal del 1999, la quale stabilisce una serie di regole a livello internazionale in relazione alla tutela dei passeggeri del trasporto aereo, prevedendo proprio il risarcimento dei danni conseguenti ad inadempimento (cancellazione del volo) del contratto di trasporto. Il summenzionato articolo 33 prevede quattro criteri per l'identificazione del Giudice competente:
1) giudice del luogo ove il vettore ha il domicilio, ossia la sede legale;
2) giudice del luogo ove il vettore ha la sede principale delle sue attività;
3) giudice del luogo ove il vettore ha un'impresa che si è occupata della stipulazione del contratto con il passeggero. A tale proposito, la Corte di Cassazione ha evidenziato che tale impresa può ben essere l'agenzia di viaggio (salvo dimostrazione che essa ha agito quale semplice intermediario). Inoltre, sempre la Corte ha argomentato circa il fatto che tale luogo può essere il domicilio/residenza del passeggero se i biglietti sono stati acquistati tramite internet.
4) giudice del luogo di destinazione del volo.
L'ordinanza in parola è di fondamentale per i passeggeri aerei che intendono far valere i loro diritti in Giudizio poiché chiarisce un punto controverso del Regolamento CE 261/04, ossia quello della competenza giurisdizionale.
Avv.to Luca Vancheri
Foro di Benevento
email: info@vancherilex.it

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