Data: 20/11/2020 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Credito per prestazioni professionali

[Torna su]

La Cassazione nell'ordinanza n. 26304/2020 (sotto allegata) spiega che � lesivo del diritto di difesa non chiamate le parti a prendere parte alle operazioni del C.t.u. La possibilit� di controllare l'elaborato a cose fatte non sana la nullit� dell'elaborato. Principio ribadito in una causa che ha inizio quando due architetti citano in giudizio una s.r.l per ottenere la condanna al pagamento delle proprie prestazioni professionali.

Domanda che viene contestata dalla societ� convenuta, che nega il conferimento dell'incarico ai due professionisti, avendo commissionato e utilizzato per la costruzione di un parco sportivo naturalistico il progetto di altri architetti. Il Tribunale all'esito dell'espletata C.t.u accoglie la domanda degli attori, riconoscendo loro somme minori rispetto a quelle richieste, ritenendo provato il conferimento dell'incarico.

La societ� soccombente per� appella la decisione, insistendo sul mancato conferimento dell'incarico e sul suo espletamento, sulla nullit� della C.t.u del primo grado di giudizio, per la mancata comunicazione dell'inizio delle operazioni, con conseguente illegittimit� della determinazione del quantum e sulla adesione acritica del giudice alla consulenza d'ufficio.

La Corte d'Appello esclude per� la nullit� della C.t.u "per mancata a previa comunicazione alle parti dei tempi di espletamento delle relative operazioni, per essersi appuntate le critiche dell'appellante all'an della prestazione, sul quale le semplici attivit� di esame della documentazione gi� versata in atti non avrebbero potuto influire, comunque dinanzi alla piena possibilit� di tutela del diritto di difesa in tempo successivo, tanto pi� mediante istanza di ricalcolo del dovuto."

La Ctu � nulla perch� svolta senza contraddittorio?

[Torna su]

Risultata soccombente anche in appello la s.r.l ricorre a questo punto in Cassazione, contestando nel terzo motivo, per l'argomento che qui interessa trattare, la ritenuta infondatezza della doglianza con cui in appello ha censurato la sentenza di primo grado per "nullit� (tempestivamente formulata e ritualmente coltivata) della consulenza tecnica d'ufficio in quanto effettuata in manifesta violazione dei diritti di difesa e al contraddittorio della societ� (odierna ricorrente)." La Corte d'Appello avrebbe dovuto infatti dichiarare nulla la C.t.u e disporre la rinnovazione delle operazioni peritali, con le dovute garanzie di difesa della societ� ricorrente.

Il controllo della Ctu a cose fatte non garantisce il diritto di difesa

[Torna su]

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 26304/2020 accoglie il primo e il terzo motivo sulla C.t.u, che tratta per primo per priorit� logica e che ritiene fondato.

Quando infatti nel corso di un giudizio viene disposta una C.t.u, essa risulta nulla se nel caso concreto viene pregiudicato il diritto di difesa perch� le parti non vengono messe nella condizione d'intervenire alle operazioni peritali, come verificatosi nel caso di specie. Le stesse infatti si sono svolte in completa solitudine, senza che alle parti sia stata data la possibilit� di presenziare alla presa d'atto, allo studio preliminare e all'impostazione del lavoro successivo.

E' infatti buona norma che l'attivit� del consulente d'ufficio si svolga in modo da garantire alle parti o ai loro consulenti la possibilit� di presenziare, anche se la stessa si limita allo studio di documenti. Nel caso di specie invece alla societ� non � stata neppure prospettata la fase di studio successivo, per cui le stessa non ha potuto effettuare i dovuti controlli o interagire in alcun modo. Vero che il diritto alla regolarit� formale del processo si ha solo se si adduce il pregiudizio che ne � derivato, vero per� anche che le regole poste a tutela del diritto al contraddittorio "rispondono ad esigenze cos� elementari di correttezza e regolarit� dello sviluppo del processo che la lesione delle potenzialit� di difesa � auto-evidente o, quanto meno, da intendersi valutata ex ante e in via preventiva dal legislatore processuale all'atto della formulazione della norma: ed � questo il caso della soppressione definitiva della facolt� di prendere parte alle operazioni del consulente tecnico d'ufficio, quand'anche queste si estrinsechino in attivit� meramente intellettuali o confinate, in ultima analisi e in massima parte, al foro interno dell'ausiliario, anche in tal caso avendo, intuitivamente, le parti interesse e quindi diritto a conoscere quantomeno i dati acquisiti e le modalit� di impostazione ed espletamento delle attivit� alle quali si accinge il consulente."

Ha quindi errato la sentenza perch� non ha fatto corretta applicazione del seguente principio di diritto: "ai sensi degli artt. 194, comma 2, cod. proc. civ e 90 comma 1 disp. att. cod. proc. civ., l'espletamento di tutte le attivit� del consulente tecnico di ufficio senza alcun coinvolgimento delle parti, alle quali � mancata qualunque comunicazione sia del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni dell'ausiliario, sia di quelli della relativa prosecuzione, implica la nullit� della consulenza, la quale, se tempestivamente eccepita, non � sanata dalla mera possibilit� di riscontro o verifica a posteriori dell'elaborato del consulente."

Leggi anche:

- La consulenza tecnica d'ufficio (CTU)

- Processo civile: Ctu nulla se non inviata alle parti


Tutte le notizie