Data: 21/11/2020 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone in condominio

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La Cassazione con la sentenza n. 31741/2020 (sotto allegata), torna ad occuparsi del reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone in condominio, ribadendo che l'illecito penale deve considerarsi integrato solo se a percepire il rumore è una parte notevole dei condomini.

Gli Ermellini riaffermano detto principio in una controversia che ha inizio quando il Tribunale condanna l'imputato alla pena pecuniaria di 200 euro per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, perché nelle ore notturne e diurne ha emesso musica, disturbando la quiete di un intero nucleo familiare.

Non c'è reato se i rumori non disturbano un numero indeterminato di persone

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L'imputato non accetta la sentenza e ricorre in Cassazione sollevando due motivi.

  • Con il primo lamenta l'erronea sussistenza del reato contestatogli perché il giudice non ha accertato "il requisito della diffusività dell'asserito disturbo" in quanto non è emerso nel corso del giudizio che la musica disturbasse un numero indeterminato di persone. L'imputato fa presente inoltre che il querelante non ha percepito in maniera diretta il lamentato disturbo, limitandosi a riferire quello percepito dai figli. La responsabilità quindi gli sarebbe stata imputata solo perché proprietario dell'immobile da cui provenivano le emissioni sonore, richiamando peraltro una giurisprudenza che nulla ha a che fare con il caso di specie, perché riferita a gestori di pubblici esercizi.
  • Con il secondo lamenta invece la valutazione della credibilità del querelante, in quanto lo stesso non abitava nell'immobile, ma si è limitato a riferire del disturbo percepito dai figli. I rumori inoltre duravano da 5 anni per cui sono evidenti le ragioni di astio che hanno portato alla denuncia.

Se il rumore non disturba una parte notevole dei condomini non c'è reato

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La Cassazione con la sentenza n. 31741/2020 accoglie il ricorso dell'imputato perché fondato e perché il reato comunque è estinto per prescrizione.

Per gli Ermellini ha ragione l'imputato a contestare l'integrazione del reato che gli è stato attribuito. Affinché si configuri infatti il reato di cui all'art 659 c.p. di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone è necessario che "i rumori abbiano una certa attitudine a propagarsi in modo da essere idonei a disturbare più persone."

Quando i rumori vengono prodotti all'interno di un condominio, affinché si configuri il reato di cui all'art. 659 c.p. è necessario che gli stessi, propagandosi, rechino disturbo a una parte notevole dei condomini. In caso contrario si potrebbe integrare al massimo un illecito civile da inquadrare nell'ambito dei rapporti di vicinato.

"Ne consegue che per affermare la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p., è necessario procedere all'accertamento della natura dei rumori prodotti dal soggetto agente e alla loro diffusività tale da essere idonei ad arrecare disturbo ad un numero rilevante di persone e non soltanto a chi ne lamenta il fastidio." Ipotesi che, nel caso di specie non si è verificata, considerato che il Tribunale ha appurato che i rumori, gli schiamazzi e la musica assordante, è stata lamentata solo dal figlio del querelante.

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