Data: 02/12/2020 12:00:00 - Autore: Floriana Baldino

Normativa sull'esdebitazione anticipata

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La normativa sull'esdebitazione del debitore incapiente, dettata dall'articolo 283 del nuovo codice della crisi di impresa, sarebbe dovuta entrata in vigore in agosto 2020. Purtroppo la grave pandemia da coronavirus ha ulteriormente posticipato tale momento, prevedendo una nuova data per i nastri di partenza della riforma: quella del 1° settembre 2021.

Fortunatamente però, molti Giudici, in diversi Tribunali, stanno già riconoscendo l'opportunità di accedere alla legge del sovraindebitamento anche a chi non ha alcuna utilità da porre in liquidazione.

Tra i tanti, ricordiamo sicuramente quello di Trani e quello di Napoli, ovverosia due tribunali che si sono mostrati molto sensibili al tema sin dall'inizio. In questa sede, tuttavia, esamineremo due decreti del Tribunale dell'Aquila molto interessanti.

Sovraindebitamento e crediti futuri

Innanzitutto, nel decreto del 3 novembre 2020, il Tribunale di L'Aquila, uniformandosi a un orientamento che ormai sembra essere il prevalente, ha riconosciuto l'accesso alla procedura di sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012 al debitore "anche qualora nel patrimonio di quest'ultimo non residuano beni immobili o immobili e l'attivo sia costituito solo da crediti futuri. A tal riguardo giova ricordare che l'istituto della liquidazione è stato strutturato secondo uno schema mutato dal fallimento dell'imprenditore (in tal senso si veda l'iter disciplinato dagli articoli 14 quinquies e seguenti legge 3 del 2012). Pertanto posto che la dichiarazione di fallimento non è preclusa dall'assenza di beni in capo al fallito, appare irragionevole la scelta di impedire al sovraindebitato l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio qualora lo stesso non disponga di un patrimonio mobiliare o immobiliare (cfr. Corte d'Appello Verona 20/12/2018 nonché, in senso conforme, Trib. di Pordenone 14/03/2019, trib. di Matera 24/07/2019)".

Il giudice abruzzese prosegue precisando che "D'altronde, l'adesione all'orientamento possibilista è corroborata dalla scelta del legislatore di inserire tra i beni non compresi nella liquidazione i crediti aventi carattere alimentare di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal Giudice. Se ne ricava che detti crediti, per la parte eccedente la quota necessaria sostentamento del nucleo familiare, sono ricompresi tra i beni giuridici Destinati al soddisfo dei creditori nella procedura di liquidazione".

Liquidazione del patrimonio dopo l'asta

Altro decreto, sempre del Tribunale di L'Aquila, molto interessante, è quello del 4 marzo 2020 qui sotto allegato, che apre le porte alla liquidazione del patrimonio anche se la procedura è stata avviata solo dopo la vendita all'asta dell'immobile del debitore.

In tale provvedimento si legge che: "Tale immobile, al momento del deposito dell'istanza di ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio, era già stato venduto nell'ambito della procedura esecutiva. Successivamente il giudice dell'esecuzione approvava il piano di riparto redatto dalla professionista delegato alla vendita. Osserva questo tribunale che la sopravvenuta distribuzione dell'attivo ricavato nell'ambito del procedimento esecutivo iscritto non è ostativa alla apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, seppur con i correttivi di cui si dirà".

È chiaro, dunque, che oggi l'orientamento che si potrebbe dire prevalente è nel senso di aprire la strada della liquidazione del patrimonio anche ai debitori "incapienti", o meglio ai debitori che hanno solo uno stipendio e nessun altro bene da porre in liquidazione e, quindi, sono sprovvisti di patrimonio da liquidare ma hanno solo crediti futuri.

Di certo si tratta di una nuova speranza e di una nuova chance per chi si è indebitato incolpevolmente, condizione purtroppo sin troppo comune in conseguenza della grave crisi sanitaria/economica in atto.

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