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Data: 03/12/2020 09:00:00 - Autore: Floriana Baldino
Legge "Salva suicidi" e legge fallimentare: le similitudini[Torna su]
È del 5 ottobre 2020, con la firma del Giudice Dott.ssa Pascale, un interessante decreto del Tribunale di Milano (qui sotto allegato) che ha disposto l'apertura della liquidazione del patrimonio in continuità lavorativa in favore di un socio di una sas. Prima di analizzarlo, è importante ricordare che molti Tribunali, come già abbiamo evidenziato in altri nostri articoli, ritengono assimilabile la procedura di liquidazione del patrimonio ex legge 3/2012, più nota a tutti come legge "salva suicidi", al fallimento e ciò per via dello spossessamento dei beni del debitore e della creazione di una massa attiva separata, destinata ai creditori. Precisato questo, vi è anche da specificare che, tuttavia, nella legge salva suicidi non vi è alcun riferimento all'attivo messo a disposizione, alla composizione della massa passiva, alla tipologia della massa debitoria né ai criteri di soddisfazione minima richiesta. Proprio per tale ragione, una giurisprudenza di merito ormai consolidata ritiene che debba ritenersi ammissibile la liquidazione del patrimonio anche in assenza di patrimonio da liquidare e in presenza di soli crediti futuri, come, ad esempio, della sola retribuzione del soggetto sovraindebitato. Sproporzione tra l'attivo disponibile e i debiti totali[Torna su]
Alla base del decreto del Tribunale di Milano sopra citato vi era la vicenda della socia di una sas, svolgente attività di parrucchiera. La donna, anni addietro, aveva acquistato un immobile, con mutuo, in cui svolgere la sua attività imprenditoriale. Tuttavia, negli anni successivi, a causa del calo del lavoro, a seguito di due furti subiti e per problemi di salute piuttosto importanti, la parrucchiera non riusciva più a pagare le rate del mutuo e il suo immobile veniva pignorato e venduto all'asta.
Nonostante ciò, le rimanevano rilevanti debiti, soprattutto nei confronti dello Stato. In particolare, su di essa gravava un debito totale pari a 414.347,00 euro, di cui la metà circa era relativa ai debiti con lo Stato. L'attivo disponibile, però, era nettamente inferiore: ammontava circa a 19.000,00 euro e derivava da crediti futuri e incerti, ovverosia da una provvista mensile messa a disposizione dalla sua attività imprenditoriale, pari circa ad 350,00 euro per i futuri 4 anni. Cessione di crediti lavorativi[Torna su]
Tuttavia, ai sensi dell'articolo 810 del codice civile, "sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti" e, in ossequio a tale previsione, deve ritenersi che, nella liquidazione del patrimonio ai sensi della legge n. 3/2012, la liquidazione dei beni possa avvenire anche attraverso la cessione di redditi futuri e il versamento immediato solo di un importo sufficiente a pagare integralmente le spese della procedura. Anche alla luce di ciò, il Giudice, letta la relazione presentata dal debitore e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori nonché la sussistenza di tutti i presupposti di legge richiesti, ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione del patrimonio, in continuità lavorativa. |
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