Data: 23/11/2020 10:00:00 - Autore: Lucia Izzo

D.D.L. Bilancio: accelerare gli indennizzi Legge Pinto

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Nel d.d.l. relativo al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021, approvato lo scorso 16 novembre, c'è spazio anche per una modifica alla Legge Pinto (L. 89/2001) la quale si occupa degli indennizzi in caso di violazione della ragionevole durata dei processi.

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Nel dettaglio, la proposta normativa contenuta nel d.d.l. punta a velocizzare le procedure di pagamento degli indennizzi dovuti a causa dei dei processi lumaca, nonché delle altre somme dovute sulla base di titoli giudiziali, fornendo in tal modo liquidità a cittadini e imprese nei tempi normativamente previsti per procedere ai pagamenti e, al contempo, migliorando nei termini anzidetti l'efficienza del sistema giudiziario. E per realizzare tale obiettivo, si punta tutto sulla digitalizzazione.

La procedura di pagamento degli indennizzi

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L'intervento normativo coinvolge l'art. 5-sexies della Legge Pinto che disciplina le modalità di pagamento delle somme liquiate a norma della legge stessa. In particolare, la norma prevede che il creditore debba auto dichiarare la mancata riscossione delle somme e l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, nonché la modalità di riscossione prescelta, allegando la documentazione necessaria.
Nella sua attuale formulazione, viene previsto che il creditore debba utilizzare modelli di dichiarazione predisposti dai competenti Ministeri e che i pagamenti debbano essere effettuati entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi di trasmissione di tale documentazione. Soltanto dopo aver svolto tutti questi passaggi e trascorsi i termini che la legge garantisce all'amministrazione per provvedere, il creditore insoddisfatto potrà attivare la procedura per ottenere il pagamento in maniera coattiva.

Legge Pinto: dichiarazione presentata in via telematica

Il d.d.l. Bilancio punta semplificare e velocizzare tutta la procedura, introducendo all'interno di tale articolo un ulteriore comma (3-bis) con il quale viene affidato a decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 31 dicembre 2021, il compito di indicare le modalità di presentazione telematica, anche a mezzo di soggetti incaricati, dei modelli previsti dalla legge.
In tal modo, si legge nella relazione che accompagna la novità normativa, si intende da un lato consentire la presentazione della richiesta di pagamento delle somme liquidate da parte del difensore del creditore o di un suo delegato tramite sistemi di autenticazione pubblica su piattaforma digitale con comunicazione automatizzata dei dati richiesti dalla legge, e dall'altro consentire agli utenti e alle imprese di verificare autonomamente lo stato della pratica e di modificare i dati forniti necessari per il pagamento.
La digitalizzazione, inoltre, consentirebbe l'acquisizione automatizzata dei metadati relativi ai provvedimenti giurisdizionali costituenti titolo di condanna, nonché la gestione della procedura da parte della struttura amministrativa sino all'emissione dell'ordine di pagamento.

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