Data: 02/12/2020 11:00:00 - Autore: Marco Menghetti

Lesioni macropermanenti, quali sono

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Prima di analizzare nel dettaglio come vengono risarciti i danni derivanti da lesioni macropermanenti, si rende opportuno precisare in cosa queste consistono.

L'unica definizione normativa che abbiamo � quella relativa all'infortunistica stradale: secondo quanto stabilito dall'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, le lesioni macropermanenti sono quelle dalle quali deriva una menomazione dell'integrit� psico-fisica del danneggiato compresa tra 10 e 100 punti percentuali. Le lesioni che cagionano un danno biologico di ammontare stimato fino a 9 punti percentuali sono invece definite micropermanenti.

Calcolo lesioni macropermanenti

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Lo stesso articolo 138 del codice delle assicurazioni prevede che, anche per una pi� equa quantificazione del danno da lesioni macropermanenti, avrebbe dovuto essere emanata una tabella unica su tutto il territorio nazionale delle menomazioni all'integrit� psico-fisica comprese tra dieci e cento punti e del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidit� comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'et� del soggetto leso.

A ci� si sarebbe dovuto provvedere con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia.

Tale tabella, tuttavia, non � ancora stata emanata, con la conseguenza che, attualmente, il risarcimento danni da lesioni macropermanenti non � ancorato ad alcun parametro legale certo.

Invalidit� permanente: tabelle

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In assenza di una tabella unica nazionale, il risarcimento danni da lesioni macropermanenti � effettuato prendendo come parametro le molteplici tabelle elaborate dai tribunali italiani.

Tra di esse, spiccano in particolare quelle del Tribunale di Milano che attualmente, anche grazie alla legittimazione che hanno ricevuto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, sono il punto di riferimento principale per la quantificazione del danno biologico e non solo.

A riconoscere il ruolo predominante riconosciuto alle tabelle milanesi � stata principalmente la pronuncia numero 12408 del 2011, in cui si legge che "poich� l'equit� va intesa anche come parit� di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrit� psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entit� conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto".

Danno morale e macropermanenti

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Se, oltre alle lesioni macropermanenti, il danneggiato, in conseguenza dell'evento, ha subito anche una sofferenza interiore, egli pu� ottenere un'ulteriore somma di denaro a titolo di risarcimento del danno morale senza che ci� rappresenti un'indebita duplicazione risarcitoria. Si parla di personalizzazione.

Tuttavia, per poter essere separatamente valutato e liquidato, il danno morale deve essere correttamente dedotto e adeguatamente provato, considerando che esso consiste in conseguenze diverse e maggiori rispetto a quelle comunemente cagionate da casi consimili. Infatti, se si tratta di conseguenze "normali", il loro risarcimento � da ritenersi gi� compreso nel danno biologico.

Le tabelle di Milano riconoscono a titolo di personalizzazione una determinata percentuale del danno biologico accertato.

Risarcimento lesioni micropermanenti

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Il codice delle assicurazioni private detta, invece, dei criteri pi� certi per quanto riguarda il risarcimento delle lesioni micropermanenti, stabilendo che lo stesso � effettuato sulla base dei seguenti parametri:

danno biologico permanente: l'importo � crescente in misura pi� che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidit� ed � calcolato in base all'applicazione dello specifico coefficiente previsto per ciascun punto percentuale di invalidit� e tenendo conto che l'importo cos� determinato si riduce con il crescere dell'et� del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di et� a partire dall'undicesimo anno di et� e che il valore del primo punto � attualmente pari a 803,79 euro;

danno biologico temporaneo: il risarcimento � pari a 46,88 euro per ogni giorno di inabilit� assoluta; in caso di inabilit� inferiore al 100%, l'importo � ridotto in misura corrispondente alla percentuale di inabilit� riconosciuta per ciascun giorno.

Avv. Marco Menghetti

https://studiolegalemenghettiroma.com/


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