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Data: 02/12/2020 11:00:00 - Autore: Marco Menghetti
Lesioni macropermanenti, quali sono[Torna su]
Prima di analizzare nel dettaglio come vengono risarciti i danni derivanti da lesioni macropermanenti, si rende opportuno precisare in cosa queste consistono. L'unica definizione normativa che abbiamo è quella relativa all'infortunistica stradale: secondo quanto stabilito dall'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, le lesioni macropermanenti sono quelle dalle quali deriva una menomazione dell'integrità psico-fisica del danneggiato compresa tra 10 e 100 punti percentuali. Le lesioni che cagionano un danno biologico di ammontare stimato fino a 9 punti percentuali sono invece definite micropermanenti. Calcolo lesioni macropermanenti[Torna su]
Lo stesso articolo 138 del codice delle assicurazioni prevede che, anche per una più equa quantificazione del danno da lesioni macropermanenti, avrebbe dovuto essere emanata una tabella unica su tutto il territorio nazionale delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti e del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso. A ciò si sarebbe dovuto provvedere con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia. Tale tabella, tuttavia, non è ancora stata emanata, con la conseguenza che, attualmente, il risarcimento danni da lesioni macropermanenti non è ancorato ad alcun parametro legale certo. Invalidità permanente: tabelle[Torna su]
In assenza di una tabella unica nazionale, il risarcimento danni da lesioni macropermanenti è effettuato prendendo come parametro le molteplici tabelle elaborate dai tribunali italiani. Tra di esse, spiccano in particolare quelle del Tribunale di Milano che attualmente, anche grazie alla legittimazione che hanno ricevuto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, sono il punto di riferimento principale per la quantificazione del danno biologico e non solo. A riconoscere il ruolo predominante riconosciuto alle tabelle milanesi è stata principalmente la pronuncia numero 12408 del 2011, in cui si legge che "poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto". Danno morale e macropermanenti[Torna su]
Se, oltre alle lesioni macropermanenti, il danneggiato, in conseguenza dell'evento, ha subito anche una sofferenza interiore, egli può ottenere un'ulteriore somma di denaro a titolo di risarcimento del danno morale senza che ciò rappresenti un'indebita duplicazione risarcitoria. Si parla di personalizzazione. Tuttavia, per poter essere separatamente valutato e liquidato, il danno morale deve essere correttamente dedotto e adeguatamente provato, considerando che esso consiste in conseguenze diverse e maggiori rispetto a quelle comunemente cagionate da casi consimili. Infatti, se si tratta di conseguenze "normali", il loro risarcimento è da ritenersi già compreso nel danno biologico. Le tabelle di Milano riconoscono a titolo di personalizzazione una determinata percentuale del danno biologico accertato. Risarcimento lesioni micropermanenti[Torna su]
Il codice delle assicurazioni private detta, invece, dei criteri più certi per quanto riguarda il risarcimento delle lesioni micropermanenti, stabilendo che lo stesso è effettuato sulla base dei seguenti parametri: · danno biologico permanente: l'importo è crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità ed è calcolato in base all'applicazione dello specifico coefficiente previsto per ciascun punto percentuale di invalidità e tenendo conto che l'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età e che il valore del primo punto è attualmente pari a 803,79 euro; · danno biologico temporaneo: il risarcimento è pari a 46,88 euro per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità inferiore al 100%, l'importo è ridotto in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. Avv. Marco Menghetti https://studiolegalemenghettiroma.com/ |
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