Data: 03/12/2020 08:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Divieto di avvicinamento per lo stalker

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L'indagato per stalking pu� essere raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla propria vittima se ripreso dalle telecamere installate per controllare le parti comuni del condominio perch� non violano la privacy. Queste in sostanza le conclusioni della sentenza n. 32544/2020 (sotto allegata) della Cassazione al termine di una vicenda che inizia con l'applicazione da parte del Gip della misura cautelare che prevede il divieto di avvicinamento alla vittima di atti persecutori.

Riprese delle parti comuni condominiali sono utilizzabili?

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L'indagato per� decide di ricorrere avverso detta ordinanza con ricorso in Cassazione per saltum, denunciando la violazione delle norme processuali in materia di captazioni ambientali aventi ad oggetto immagini e riprese audio eseguite all'interno del bagno, negli ambienti condivisi dello studio professionale e nelle parti comuni condominiali. Per il ricorrente infatti tali immagini sono inutilizzabili e bisognose di specifico procedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 266 c.p.p, che nel caso di specie non � stato espletato.

Utilizzabili le immagini che riprendono le parti comuni del condominio

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 32544/2020 per� non accoglie le contestazioni sollevate dall'indagato e dichiara il ricorso inammissibile.

Per gli Ermellini infatti l'indagato non ha rispettato il principio secondo cui chi eccepisce l'inutilizzabilit� di determinati atti processuali ha l'onere di indicare nello specifico quali sono affetti da vizio e in che modo incidono sul complesso quadro indiziario gi� valutato. Le censure sollevate dall'indagato fanno riferimento alle videoregistrazioni eseguite di nascosto dalla persona offesa nello studio professionale di cui questa � contitolare con l'indagato, in locali che il ricorrente ritiene protetti dalla tutela domiciliare.

Nel ricorso per� si fa riferimento anche a videoregistrazioni effettuate grazie all'installazione di telecamere nell'ingresso dell'edificio condominiale e pi� precisamente "in zona condominiale e di uso comune." In riferimento alle videoregistrazioni effettuate in luogo di pertinenza condominiale la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che "si tratta di videoriprese non effettuate dalla polizia giudiziaria e che non possono essere assimilate, quanto ai presupposti di ammissibilit�, ad intercettazioni e conversazioni o comunicazioni, di cui all'art 266 cod. proc. pen."

Ne consegue che "i fotogrammi estrapolati da detti filmati non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilit�."

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