Data: 29/11/2020 14:00:00 - Autore: Gabriella Lax

Congedo COVID-19, le novit� del decreto Ristori

[Torna su]

L'Inps con la circolare n. 132 del 20 novembre 2020 (in allegato) aggiunge dei chiarimenti sul congedo COVID-19, per quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell'attivit� didattica dei figli in presenza, in favore dei lavoratori dipendenti. Nello specifico viene valutato l'ampliamento dei casi in cui � possibile fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio e introduzione della possibilit� di avvalersi del congedo per sospensione dell'attivit� didattica del figlio in presenza; e inoltre si fa riferimento alla compatibilit� con l'altro genitore del congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio e per sospensione dell'attivit� didattica del figlio in presenza.

Congedo covid, applicabilit� ampliamento dei casi

[Torna su]

Congedi Covid per quarantena figli (dl Ristori) quando si possono utilizzare

- per quarantena del figlio minore di anni 14, in alternativa al lavoro in modalit� agile, per contatti avvenuti a scuola o in attivit� sportive lezioni musicali e linguistiche. tuttavia la quarantena deve essere stata disposta dalle autorit� sanitarie e potr� essere fruita solo a partire 14 ottobre 2020 ossia la data di entrata in vigore della conversione in legge del dl Agosto), con riconoscimento del relativo indennizzo.

Inoltre il congedo per sospensione dell'attivit� didattica in presenza potr� essere utilizzato solo se la sospensione � stata disposta con un provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche

a partire dal giorno 29 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 137/2020. Chiarisce ancora l'Inps che eventuali ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego delle domande di congedo sono presi in carico dalle Strutture territoriali competenti e riesaminati in autotutela. Resta ferma la possibilit� per il cittadino anche del ricorso all'Autorit� giudiziaria.

Confermata l'incompatibilit� del congedo con: il contemporaneo svolgimento da parte dell'altro genitore di lavoro in modalit� agile, anche ad altro titolo rispetto a quello previsto per la quarantena scolastica del figlio minore di anni 14 ovvero per la sospensione dell'attivit� didattica in presenza; la contemporanea fruizione dell'altro genitore del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell'attivit� didattica in presenza; infine col mancato svolgimento di attivit� lavorativa da parte dell'altro genitore.

Per coppie con figli avuti da altri soggetti, in caso di congedo di un genitore per un figlio, l'altro genitore pu� fruire del congedo non per lo stesso minore ma pu� per altri figli avuti da altri (sempre alternativamente all'altro genitore).

Circa l'alternativa con il lavoro agile viene chiarito che il congedo � compatibile con il contemporaneo svolgimento, da parte dell'altro genitore, di attivit� di lavoro in modalit� agile per altro figlio in condizioni di disabilit� grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Congedo covid, presentazione della domanda

[Torna su]

La domanda di congedo covid per quarantena scolastica del figlio pu� essere presentata anche senza compilare i campi relativi agli elementi identificativi del provvedimento, selezionando l'apposita dichiarazione: "Mi impegno a comunicare alla Struttura INPS territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati del provvedimento richiesti nel punto precedente, a pena di reiezione". In ultimo, la circolare specifica che la domanda di congedo per quarantena scolastica del figlio convivente deve essere presentata esclusivamente in modalit� telematica: tramite il portale web, se si � in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS); tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164; oppure tramite i patronati.


Tutte le notizie