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Data: 28/11/2020 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Via libera al bonus assunzioni[Torna su]
L'Inps con la circolare n. 133 del 24 novembre 2020 (sotto allegata) fornisce istruzioni e precisazioni sul bonus assunzioni previsto e disciplinato dall'art. 6 del decreto legge n. 104/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020. La parte finale del provvedimento, a cui si rimanda, descrive i passaggi del procedimento che il datore di lavoro deve compiere per poter essere ammesso all'agevolazione. Cos'è il bonus assunzioni e quali sono i contratti interessati[Torna su]
Il bonus consiste nell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate a dall'entrata in vigore del decreto sino al 31 dicembre 2020, esclusi i contratti di apprendistato e lavoro domestico. L'esonero dura fino a sei mesi, che decorrono dall'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato "ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta." Detto bonus, come prevede il successivo art. 7 del decreto, è riconosciuto anche in favore dei datori che assumono a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nello stesso arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e in ogni caso sino ad un massimo di tre mesi. L'esonero, precisa la circolare, si applica anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato se avviene nel medesimo arco temporale. Regola che si applica anche ai contratti di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. I datori che possono beneficiare del bonus[Torna su]
Possono accedere al bonus i datori di lavoro privati, ad eccezione di quelli del settore agricolo e i seguenti soggetti:
Precisazioni sui rapporti che beneficiano del bonus[Torna su]
L'esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (nuove assunzioni e trasformazioni di precedenti rapporti a termine) instaurati dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, compresi i contratti part-time. In quest'ultima ipotesi, ovviamente la misura della soglia massima di esonero è ridotta in base alla durata dell'orario di lavoro. La misura è applicabile inoltre ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e alle assunzioni a scopo di somministrazione a tempo indeterminato. Escluso invece il lavoro intermittente in quanto lavoro discontinuo e soggetto alla discrezionalità del datore nel quantum e nell'an. Misura dell'esonero[Torna su]
L'entità dell'esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 annuo (corrispondente ala soglia massima mensile di 671,66 euro) riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dall'assunzione o trasformazione a tempo indeterminato mentre per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino ad un massimo di tre mensilità. Esclusi dallo sgravio tutta una serie di contributi elencati e descritti nella circolare. In ogni caso, ricorda l'Inps, l'agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate e specificate nella circolare. Condizioni per beneficiare del bonus[Torna su]
Per avere diritto al bonus però il datore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
L'incentivo deve inoltre rispettare i principi generali in materia di fruizione degli incentivi previsti dall'art. 31 del Dlgs n. 150/2015. Sgravio contributivo, aiuti di Stato e coordinamento con altri incentivi[Torna su]
La circolare precisa poi che l'esonero contributivo previsto per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, relativo ai soli settori del turismo e degli stabilimenti termali, è misura selettiva che necessita, per tale caratteristica, della preventiva autorizzazione della Commissione europea. L'Inps ricorda inoltre l'art. 6, comma 3, del decreto-legge in trattazione, prevede che l'esonero contributivo "è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta". Cumulabilità che può trovare applicazione solo se sussiste un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della contribuzione dovuta. |
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