Data: 01/12/2020 18:00:00 - Autore: Francesca Cosentino

Sospensione pignoramenti mobiliari

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Tra le misure urgenti di sostegno all'economia adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 il legislatore ha inserito, nella fase successiva al lockdown nazionale (precisamente dal 19 maggio), la sospensione dei pignoramenti mobiliari da parte dell'Agente della riscossione e dei soggetti equiparati.
In materia di pignoramenti, l'intervento iniziale era limitato alla sospensione di quelli immobiliari sulla prima casa, ciò a prescindere dalla tipologia di creditore procedente.

Le misure del decreto Cura Italia

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Essi furono sospesi dal D.L.n. 18 del 17.3.2020, art. 54-ter, inserito dalla legge di conversione del 24 aprile 2020, n. 27 "per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", durata in seguito prorogata sino al 31 dicembre 2020, in virtù dell'art. 4, co 1, D.L.n. 137 del 28.10.2020.
La ratio legis faceva perno, più che verosimilmente, sulla necessità di contenere la diffusione del contagio alla quale avrebbero contribuito le attività correlate all'espropriazione forzata, es. l'accesso all'abitazione per procedere alla stima dell'immobile o, al contrario, la ricerca di una nuova abitazione, intendendosi per abitazione principale, in coerenza con quanto disposto dall'art.10, co 3 bis, D.p.r. n.917/1986 e dall'art.13, co 2, D.L.201/2011, quella nel quale il debitore esecutato ha la residenza anagrafica e dove dimora abitualmente (in tal senso anche Trib. Es. Napoli, sent. del 5.6.2020).

Le misure del decreto Rilancio

Il D.L. n. 34 del 19.5.2020 introduce, invece, una misura rigorosamente economica come dimostra il tenore dell'art. 152, co 1: "Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché' a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997".

Le misure del decreto Riscossione

Il termine finale è stato postergato due volte, la prima, fino al 15 ottobre, dal D.L. n. 104 del 14.8.2020, art.99, e da ultimo, fino al 31 dicembre 2020, dal D.L. n. 129 del 20.10.2020, in rubrica "Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale", il cui art.1, co 2 dispone: "All'articolo 152 comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,n. 77, le parole: «15 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»."
Di talchè, il contribuente persona fisica dal 19 maggio gode di un doppio beneficio: la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art.68, D.L. n.18 del 2020) sino al 31.12.2020; la fruibilità delle fonti di reddito dipendente. Quest'ultimo beneficio all'unica condizione che le somme non siano state accantonate e/o accreditate prima dell'entrata in vigore del Decreto Rilancio. Non è sufficiente, precisa la norma, che le somme siano state già assegnate dal giudice dell'esecuzione.
Con comunicato stampa del 18 agosto, l'Agenzia Entrate Riscossione ha chiarito - ad esegesi del cit. art.152, Decreto Rilancio - che la sospensione comprende 'la possibilità per l'Agenzia di avviare azioni cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti', inibendo, quindi, tout court l'inizio di pignoramenti mobiliari p/o terzi.

Criticità e considerazioni

Ciò posto e dato atto della scelta responsabile e attenta dell'AdER, desidero esprimere, con brevissimo excursus, la criticità del primo capoverso dell'articolo in commento, di interpretazione non immediata in correlazione alla data di effettuazione dei pignoramenti, specialmente se valutata in progress alla luce degli interventi normativi di proroga.
Recita la norma: "Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data".
Sicché ad litteram e a monte, l'attenzione va posta non sui pignoramenti precedenti al 19 maggio 2020 bensì su quelli effettuati prima del 31 agosto, e, in seguito, del 15 ottobre e, oggi, del 31 dicembre 2020.
Questo comporta che il legislatore abbia voluto intendere - differentemente da ogni definizione in rubrica del cit. art.152- come scontata la facoltà dell'Agente di avviare procedure esecutive anche nel periodo seguente al 19 maggio, nel qual caso il terzo sarà obbligato sino al 31 agosto, al 15 ottobre, al 31 dicembre (oggi),a sospendere gli accantonamenti e ad riattivarli dal primo gennaio 2021. In altri termini, il limite al pignoramento non cade sull'Agente, salva ovviamente ogni valutazione sul piano dell'opportunità, ma sul terzo.
Con l'ulteriore corollario che gli atti espropriativi mobiliari eventualmente notificati al contribuente nel periodo indicato dalla norma non sarebbero illegittimi per violazione dell'art.152, co 1, D.L. n. 34/2020, dunque, opponibili dal debitore, ma atti con efficacia automaticamente sospesa.
In diversa congettura la norma avrebbe un dettato lineare e cioè che, dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 agosto (e ss proroghe), sia vietato all'Agente l'avvio di nuove azioni esecutive presso terzi sulle citate somme, stipendio, salario, ecc. e che le azioni avviate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto siano sospese, ad esclusione delle somme già accantonate dal terzo e/o accreditate al pignorante.
L'elaborazione di una formula complessa consente di valorizzare e di ritenere aderente al dettato normativo, invece, il brocardo latino ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. Con le conseguenze teorico-pratiche evidenziate.
Dalla sospensione, infine, restano esclusi i pignoramenti mobiliari presso il debitore e i pignoramenti presso terzi (es. conto corrente, conto deposito, fondi investimenti) aventi ad oggetto somme diverse da salari, stipendi, pensioni e connesse indennità, i quali possono essere sia avviati che portati a realizzazione.
Avv. Francesca Cosentino
Foro Catania

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