Data: 02/12/2020 10:30:00 - Autore: Francesco Pandolfi

Sanzione disciplinare

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Un'amministrazione militare infligge al proprio dipendente una sanzione disciplinare di sette giorni di consegna di rigore.
Stando al dossier in questione, la Procura della Repubblica avrebbe indagato il militare per aver egli costituito un contratto di comodato d'uso gratuito, relativo ad un appartamento reperito come soluzione abitativa per sè e per la propria famiglia, falsificandone la data di stipula.
Ciò avrebbe fatto per eludere certe indagini in corso, o per evitare una sanzione alla controparte contrattuale.
Comunque, quale che sia la vera ipotesi, chiuso il procedimento penale con l'assoluzione l'amministrazione, dopo diversi mesi, procede ugualmente ed avvia il procedimento disciplinare di corpo, nominando un'apposita commissione consultiva ed invitando il militare a fornire giustificazione in merito all'addebito.
In sostanza, secondo la lettera della contestazione il dipendente, sottoscrivendo il contratto di comodato mendace nel contenuto avente data di stipula posteriore a quella di effettiva occupazione, per evitare una sanzione alla controparte dello stesso avrebbe posto in essere un comportamento gravemente lesivo del prestigio e della reputazione del Corpo di appartenenza, minando così i doveri attinenti al grado, oltre che il senso di responsabilità e lo spirito di corpo.
All'esito del procedimento disciplinare, l'amministrazione infligge la sanzione detta.

Il ricorso

A questo punto il militare procede dapprima con ricorso gerarchico, che viene respinto, quindi con ricorso al giudice, che invece viene accolto (Tar Milano Sez. Terza, sentenza n. 1667/2020 pubblicata in data 16.09.2020).
I motivi dell'accoglimento della domanda di annullamento della determina sono diversi e qui, di seguito, vengono riportati in estrema sintesi.
In primo luogo, il fatto storico oggetto del procedimento disciplinare è lo stesso del procedimento penale concluso con formula assolutoria, riguardando la sottoscrizione da parte del ricorrente, fuori dall'attività di servizio, della segnalata scrittura privata: nonostante la semplicità della vicenda in punto di fatto l'azione disciplinare, benché preordinata all'applicazione della sanzione della consegna di rigore, invece di essere avviata nell'immediatezza del fatto e senza attendere l'esito del procedimento penale risulta avviata soltanto a distanza di diversi mesi, oltre il previsto termine di giorni 90.
Ovviamente, risulta dal fascicolo che l'interessato ha, già prima, ritualmente e tempestivamente trasmesso all'amministrazione la sentenza penale recante la formula assolutoria.
Poi, il fatto oggetto della contestazione non è stato valutato in sede disciplinare in relazione a elementi diversi o ulteriori, visto che nessun elemento nuovo è emerso o è stato acquisito rispetto al procedimento penale, si ripete: favorevole per il ricorrente.
In terzo luogo, la sanzione disciplinare impugnata risulta emessa senza una precisa individuazione, a monte, dei comportamenti contestati, omettendo la qualificazione degli stessi nell'ambito delle fattispecie tipiche previste dalla normativa di settore e, in ultima analisi, di specifici capi di incolpazione.
In quarto luogo, le fattispecie di illecito disciplinare citate dall'amministrazione parlano di condotte legate allo svolgimento dell'attività di servizio, mentre al militare viene contestato un comportamento tenuto al di fuori del servizio ed in ambito civile.
In buona sostanza: a fronte della motivazione della sanzione, non risulta chiaro in che termini la firma del contratto con data posteriore rispetto a quella di occupazione dell'appartamento abbia realizzato una violazione di doveri attinenti al grado e alle funzioni, oltre ad un grave vulnus al prestigio e alla reputazione del corpo di appartenenza.
Ne si può parlare, di violazione di norme deontologiche -ex post- da parte del dipendente.

In pratica

A ben vedere, questo modo di operare da parte dell'amministrazione militare non rispetta la specificità delle fattispecie punibili con la consegna di rigore, ma soprattutto va in conflitto con il principio della immutabilità della contestazione disciplinare, in forza del quale nel pubblico impiego, la sanzione disciplinare comminata deve essere correlata alle imputazioni formulate in sede di contestazione degli addebiti, e non può fondarsi su fatti e circostanze non puntualmente e formalmente contestati, perchè così impedisce all'incolpato di strutturare adeguatamente fin dall'inizio la sua difesa.

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