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Data: 03/12/2020 14:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Non spettano al maestro i danni morali ed esistenziali[Torna su]
La Cassazione con la sentenza n. 26968/2020 (sotto allegata) conferma quanto deciso in sede di merito e nega al maestro il risarcimento dei danni morali ed esistenziali lamentati per asserite frasi diffamatorie rese a un ispettore scolastico da una sua scolara e dalla madre. Al maestro va male infatti fin dal primo grado, perché in questa sede il giudice rigetta la domanda di risarcimento dei danni esistenziali e morali lamentati dall'attore, per dichiarazioni diffamatorie rese all'ispettore scolastico da un'alunna e della di lei madre e condanna l'attore per lite temeraria. La Corte d'Appello, in accordo con il giudice di primo grado, ritenendo prive di contenuto offensivo ed escludendo ogni intento persecutorio rigetta il gravame e condanna l'appellante a pagare le spese all'appellata. Vittima dei reati di calunnia e diffamazione il maestro[Torna su]
In Cassazione però il ricorrente solleva le seguenti doglianze.
Ricorso respinto, la Cassazione non può giudicare nel merito[Torna su]
La Corte di Cassazione dichiara i primi tre motivi e il quinto inammissibili, perché tutti finalizzati a ottenere una diversa valutazione del quadro probatorio e ad ottenere un terzo grado di giudizio di merito, al solo fine di sostenere che in realtà è stato il ricorrente vittima dei reati di calunnia e diffamazione. Infondato invece il quarto motivo, in quanto non risulta che il ricorrente sia stato condannato ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c, quanto piuttosto per lite temeraria. Condanna che tra l'altro è stata ampiamente motivata dal giudice dell'Appello. Leggi anche: |
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