Data: 03/12/2020 14:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Non spettano al maestro i danni morali ed esistenziali

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La Cassazione con la sentenza n. 26968/2020 (sotto allegata) conferma quanto deciso in sede di merito e nega al maestro il risarcimento dei danni morali ed esistenziali lamentati per asserite frasi diffamatorie rese a un ispettore scolastico da una sua scolara e dalla madre.

Al maestro va male infatti fin dal primo grado, perché in questa sede il giudice rigetta la domanda di risarcimento dei danni esistenziali e morali lamentati dall'attore, per dichiarazioni diffamatorie rese all'ispettore scolastico da un'alunna e della di lei madre e condanna l'attore per lite temeraria.

La Corte d'Appello, in accordo con il giudice di primo grado, ritenendo prive di contenuto offensivo ed escludendo ogni intento persecutorio rigetta il gravame e condanna l'appellante a pagare le spese all'appellata.

Vittima dei reati di calunnia e diffamazione il maestro

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In Cassazione però il ricorrente solleva le seguenti doglianze.

  1. Con il primo sostiene, alla luce dei risultati delle prove raccolte in giudizio, di essere vittima di reato di diffamazione.
  2. Con il secondo fa presente che la ricostruzione dei fatti operata dalla corte d'appello non trova riscontro nel materiale probatorio.
  3. Con il terzo contesta la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice di primo e di secondo grado, in quanto hanno omesso di considerare il rilievo che tale prova avrebbe avuto sul compendio probatorio nel suo complesso.
  4. Con il quarto contesta la condanna per lite temeraria visto che è esso parte lesa, tanto più che controparte non ha provato i danni che ha sostenuto di aver subito.
  5. Con il quinto infine denuncia la mancata applicazione dell'art. 331 c.p.p che contempla la "Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio." I giudici non hanno tenuto conto, a suo dire, della sua situazione storica e personale e non hanno considerato che in realtà è stato vittima di calunnia.

Ricorso respinto, la Cassazione non può giudicare nel merito

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La Corte di Cassazione dichiara i primi tre motivi e il quinto inammissibili, perché tutti finalizzati a ottenere una diversa valutazione del quadro probatorio e ad ottenere un terzo grado di giudizio di merito, al solo fine di sostenere che in realtà è stato il ricorrente vittima dei reati di calunnia e diffamazione.

Infondato invece il quarto motivo, in quanto non risulta che il ricorrente sia stato condannato ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c, quanto piuttosto per lite temeraria. Condanna che tra l'altro è stata ampiamente motivata dal giudice dell'Appello.

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