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Data: 30/11/2020 08:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Photored: per la multa serve la documentazione fotografica[Torna su] Annullato il verbale elevato a seguito di rilevazione del passaggio con il rosso tramite Photored se l'amministrazione convenuta in giudizio non esibisce la documentazione fotografica relativa alla violazione, non consentendo in tal modo al giudice di verificare la legittimità dell'accertamento avvenuto tramite mezzi di rilevamento a distanza e che non necessitano della presenza di personale. Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Andria nella sentenza n. 171/2020 (sotto allegata) accogliendo ll ricorso avverso un'ordinanza-ingiunzione prefettizia promosso da una società vittoriosamente assistita dall'avvocato Roberto Iacovacci. In particolare, alla stessa era stata elevata una sanzione per passaggio con il rosso rilevata attraverso dispositivo Photored. Una sanzione la cui legittimità viene contestata dal trasgressore in giudizio. Giudizio di opposizione e ruolo delle parti[Torna su] In prima battuta, il giudice rammenta come, nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, l'amministrazione assuma sostanzialmente la veste di attrice, pur essendo formalmente convenuta in giudizio. Pertanto, alla P.A. spetta, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato. Sull'opponente, che assume sostanzialmente la veste di convenuto, grava invece l'onere di provare i fatti impeditivi o estintivi, come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 5277/2007). Nella vicenda in esame, sottolinea il magistrato onorario, il Prefetto avrebbe dovuto fornire la prova dell'esistenza della violazione cosi come accertata e, in particolare, avrebbe dovuto esibire la documentazione fotografica relativa alla violazione de quo allo scopo di consentire al Giudice di verificare la regolarità del procedimento amministrativo e, conseguentemente, la legittimità dell'accertamento nel termine fissato dal Giudice, e cioè dieci giorni prima dell'udienza di discussione. Tale documentazione, però, non è stata depositata in quanto parte resistente ha ritenuto di rimanere contumace. In definitiva, non essendo stata prodotta la foto dell'autovettura, il Giudice di Pace ritiene mancante la prova stessa dell'infrazione. Accertamento tramite mezzi di rilevamento a distanza[Torna su] Quanto all'accertamento delle infrazioni al Codice della Strada, compiuto attraverso mezzi di rilevamento a distanza, la Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 14097/2008) ha sottolineato come, per essere valido, richieda la documentazione fotografica dell'infrazione nei soli casi in cui i suddetti mezzi siano privi di assistenza da parte degli organi preposti al rilevamento delle infrazioni. Come riportato nello stesso verbale, il sistema automatico utilizzato non necessità della presenza di personale avendo "funzionamento automatico". Da quanto innanzi esposto si evince che il resistente, in violazione dell'art. 2697 c.c., ha omesso di fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata impedendo cosi al Giudice di verificare la regolarità del procedimento amministrativo e, conseguentemente, la legittimità dell'accertamento. Il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento del verbale opposto, mentre parte resistente viene altresì condannata alla rifusione delle spese di lite. Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento
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