Data: 30/11/2020 10:00:00 - Autore: Lucia Izzo

Equo compenso: la proposta di legge

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È stata assegnata alla II Commissione Giustizia alla Camera la proposta di legge (testo qui sotto allegato) a firma "Morrone, Molinari e altri" recante la riforma dell'equo compenso per i professionisti ordinisti, ad esclusione dei medici.

Come evidenzia la relazione introduttiva, la determinazione del compenso è nel tempo divenuta sempre più aleatoria, a causa dei sempre maggiori e puntuali oneri informativi in capo al professionista nei confronti del cliente, su ogni aspetto del rapporto professionale. Di conseguenza, si è assistito a un generalizzato peggioramento delle prestazioni professionali rese, determinando parallelamente il crollo dei redditi dei professionisti.
Per porre rimedio a questa situazione, è entrata in vigore la legge 172/2017 (di conversione, con modificazioni, del D.L. 148/2017) provvedimento che ha introdotto l'articolo 13-bis della legge 247/2012 in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati. La predetta legge di conversione ha poi esteso le previsioni dettate per gli avvocati a tutti i professionisti iscritti ad ordini e collegi.

Assicurare ai professionisti un compenso minimo garantito

Nonostante la disciplina normativa dell'equo compenso sia stata salutata come un passo decisivo, i relatori della proposta di legge in commento sottolineano come l'impatto pratico, ad oggi, non abbia determinato gli effetti sperati. Anzi, sebbene tale principio sia stato sancito anche nei rapporti con la pubblica amministrazione, questo non ha impedito il verificarsi di situazioni paradossali con retribuzioni del lavoro "a prezzo simbolico".
Ciò ha condotto la giurisprudenza, anche di legittimità, a pronunciarsi più volte a difesa della tutela del decoro professionale e contro lo svilimento a livello economico della prestazione resa dai liberi professionisti. Senza dimenticare che, nel caso degli avvocati, la prestazione professionale è resa a tutela di interessi costituzionalmente garantiti in un ambito, la giustizia, cruciale in qualsiasi democrazia occidentale.
Pertanto, conclude la relazione introduttiva, non sembra poter essere più rinviabile una riforma che consenta alle libere professioni di recuperare la centralità che spetta loro nel sistema Paese e che certamente non può rescindere dall'assicurare loro un compenso minimo garantito.

Ambito di applicazione

La proposta in esame si occupa di disciplinare i rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché delle imprese che nel triennio precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di sessanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.
Nel dettaglio, le disposizioni si applicherebbero a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono unilateralmente predisposte o comunque utilizzate dalle imprese suddette.

Individuazione del compenso

La proposta individua quale equo il compenso quando, in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale nonché all'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste, risulta conforme ai parametri definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 1/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2012).
Il D.M. sui c.d. parametri è attualmente già richiamato dalla disciplina relativa all'equo compenso per la professione forense che, dunque, ai sensi della proposta di legge in esame potranno divenire elemento costitutivo per determinare il compenso professionale garantito.

Osservatorio nazionale aull'equo compenso

Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni in materia di equo compenso, la proposta di legge prevede di istituire, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, composto da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali e presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.
Un decreto del Guardasigilli si occuperebbe di nominare l'Osservatorio la cui durata in carica è fissata in tre anni, per i cui membri non è previsto compenso. Tra i compiti dell'Osservatorio emerge quello di segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

Clausole vessatorie

La proposta di legge incide anche sulla disciplina delle clausole vessatorie contenute nelle convenzioni per le prestazioni dei professionisti a favore della pubblica amministrazione e degli agenti della riscossione. Si intendono vessatorie quelle che determinano, in ragione della non equità del compenso pattuito o delle altre previsioni in esse contenute, un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista.
L'elenco di tali clausole si arricchisce di nuove previsioni importanti idonee a segnare l'addio ai contratti con la P.A. a "costo zero": in particolare si considerano espressamente vessatorie quelle clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione.
La pubblica amministrazione e gli agenti della riscossione dovranno applicare, in relazione alle prestazioni rese dai professionisti, le disposizioni in materia di equo compenso prevedendo che i compensi siano ridotti della metà, oltre che le disposizioni in materia di clausole vessatorie.

Incarichi ad avvocati

Nel caso di incarichi conferiti ad avvocati, si intenderebbero vessatorie anche le clausole in cui, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, al legale sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte.

Class action

La proposta introduce anche la possibilità che i diritti individuali omogenei dei professionisti possano essere tutelati anche attraverso l'azione di classe. Ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l'azione di classe potrà essere proposta esclusivamente dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati.


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