Data: 05/12/2020 17:00:00 - Autore: Luisa Camboni

Autorizzazione all'espatrio del minore

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Tra i tanti problemi che si verificano quando i coniugi decidono di separarsi vi è quello relativo all'autorizzazione all'espatrio per il figlio minore o il caso in cui il genitore collocatario deve trasferirsi all'estero per esempio per motivi di lavoro.
Con la separazione consensuale, l'autorizzazione all'espatrio viene inserita negli accordi sottoscritti dai coniugi. Il problema sorge quando uno dei genitori si oppone e non consente, per esempio, al figlio minore di recarsi all'estero per motivi di studio.

In questo caso che deve fare il genitore consenziente?

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Il genitore consenziente deve rivolgersi al Tribunale del luogo dove il minore ha la residenza e chiedere che venga emesso un provvedimento sostitutivo della volontà dell'altro. Si tratta di un provvedimento di volontaria giurisdizione con il quale il Giudice (Giudice Tutelare) è chiamato a valutare il mancato assenso di un genitore nell'interesse del minore. Della richiesta del provvedimento concessivo di autorizzazione ne viene a conoscenza anche il genitore non collocatario (di solito genitore non consenziente) in modo da potere intervenire nella procedura, ciò in ossequio al principio della bigenitorialità.

Se il genitore non consenziente è irreperibile che può fare il genitore collocatario?

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Il genitore collocatario ha tre possibilità:
- Fornire la prova certa dello stato di irreperibilità
- Attivarsi per rintracciarlo per, poi, dimostrare che si è del tutto disinteressato della scelta del minore
- Attivarsi per chiedere l'affidamento esclusivo

Trasferimento all'estero del genitore collocatario

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Nel caso di trasferimento all'estero del genitore collocatario siamo fuori dall'ambito della volontaria giurisdizione.
Sulla questione sono intervenuti i Giudici di Piazza Cavour che - con la sentenza n. 19694 del 2014 - hanno stabilito che non può essere accolta l'istanza di modifica di affido del minore, motivata dal trasferimento all'estero del genitore collocatario per lavoro o per assistenza alla famiglia di origine. Secondo gli Ermellini, infatti, l'interesse del minore a godere del sostegno di entrambi i genitori prevale sulle norme comunitarie; insomma, in questo caso, trova applicazione la normativa interna.

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