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Data: 02/12/2020 08:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
La difficoltà probatoria del paziente[Torna su]
Nella responsabilità medica, sia in ipotesi di responsabilità contrattuale che in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, vi è un duplice nesso di causalità:
Il paziente deve dimostrare sempre il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento dannoso. La prova attraverso presunzioni[Torna su]
Il creditore della prestazione professionale medica si trova quindi in una condizione di maggiore difficoltà probatoria rispetto al creditore di qualunque altra prestazione, difficoltà che, tuttavia, può essere attenuata grazie al ricorso alla prova presuntiva. Infatti, come ricordato dalla Corte di cassazione nella pronuncia n. 26907/2020 qui sotto allegata, "la prova del nesso causale materiale tra condotta ed evento dannoso può essere fornita dal paziente, quale creditore, anche attraverso presunzioni". L'onere della prova del paziente[Torna su]
Nel fare questa precisazione, i giudici hanno ricordato in cosa consiste effettivamente l'onere della prova gravante sul paziente. Questi, infatti, deve dimostrare, anche con presunzioni, il nesso causale tra la condotta del sanitario contrastante con le regole di diligenza e la lesione della salute, ovverosia l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova malattia. Più precisamente, il paziente deve provare "sia l'evento dannoso (e le conseguenze che ne sono derivate; c.d. causalità giuridica) sia il nesso causale tra condotta del sanitario nella sua materialità (e cioè a prescindere dalla negligenza) ed evento dannoso". Solo dopo che egli abbia adempiuto a tali oneri, il medico (o la struttura sanitaria) è chiamato a dimostrare o di aver adempiuto al proprio obbligo esattamente o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. Causa ignota[Torna su]
Merita di essere ricordato, come fatto dalla stessa Cassazione, che, in conseguenza di quanto appena detto con riferimento all'onere probatorio, le conseguenze sfavorevoli in caso di causa ignota possono ricadere, in base alle circostanze, sia in capo al paziente che in capo al sanitario. In capo al paziente, nel dettaglio, ricadono le conseguenze sfavorevoli che derivano dall'impossibilità di provare la causa dell'evento dannoso; in capo al medico, invece, ricadono le conseguenze sfavorevoli che derivano dall'incapacità di provare la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione. |
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