Data: 01/12/2020 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo

Sospensione prescrizione e Decreto Cura Italia

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La sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 3-bis, del Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020) opera esclusivamente con riferimento ai procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione che siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020.

È quanto chiarito dalle Sezioni Unite Penali che, attraverso l'informazione provvisoria n. 23/2020 (qui sotto allegata), hanno fornito un'importante precisazione con riguardo a una questione controversa correlata alla normativa emergenziale adottata a seguito della pandemia da Coronavirus e che aveva condotto nei primi mesi dell'anno a un sostanziale stop di quasi tutte le attività giudiziarie, salvo alcune esclusioni.

Nel caso di specie, le precisazioni della Suprema Corte si soffermano sulla disciplina della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 3-bis del D.L. Cura Italia, in particolare quanto all'operatività della stessa.

In sostanza, ci si chiede se la stessa operi con riferimento ai soli procedimenti che, tra quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, oppure, invece, con riferimento a tutti i procedimenti comunque pendenti in detto periodo, anche se non pervenuti alla cancelleria tra le date suddette.

Covid-19 e sospensione prescrizione: la decisione della Corte Costituzionale

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La decisione sulla questione arriva dopo che la Corte Costituzionale, nell'udienza dello scorso 18 novembre, ha esaminato le questioni di legittimità riguardanti l'applicabilità della sospensione della prescrizione (prevista dai decreti legge 18 e 23 del 2020) anche nei processi per reati commessi prima dell'entrata in vigore delle nuove norme.
Uno stop che la Corte ha ritenuto legittimo nonostante i Tribunali ritenessero che la sospensione retroattiva della prescrizione (per la stessa durata della sospensione dei termini processuali: 9 aprile-11 maggio 2020) avrebbe violato il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole.
Nell'informativa, Ermellini ritengono che vada seguita la prima delle due soluzioni, ovvero quella che ammette lo stop, ma non per tutti i procedimenti pendenti.

Cassazione: prescrizione sospesa per i procedimenti pendenti pervenuti in cancelleria tra 9 marzo e 30 giugno

Nel dettaglio, le Sezioni Unite si pronunciano a favore dell'operatività della sospensione della prescrizione introdotta dalla norma citata, ma con riferimento ai soli procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione pervenuti in cancelleria nel periodo compreso tra il 9 marzo il 30 giugno 2020.
In base alla disposizione in discussione, chiarisce il documento elaborato dal collegio guidato dalla Presidente Margherita Cassazione, il corso della prescrizione è rimasto sospeso ex lege, ai sensi dei commi 1, 2 e 4 del citato art. 83, dal 9 marzo all'11 maggio 2020, nei procedimenti nei quali nel suddetto periodo era stata originariamente fissata udienza e questa sia stata rinviata ad una data successiva al termine del medesimo.
Analogamente, ai sensi del successivo comma 9 dello stesso art. 83, la prescrizione è rimasta sospesa dal 12 maggio al 30 giugno 2020 nei procedimenti in cui in tale periodo era stata fissata udienza e ne è stato disposto il rinvio a data successiva al termine del medesimo, ma stavolta in esecuzione del provvedimento emesso dal capo dell'ufficio giudiziario ai sensi dell'art. 83, comma 7 lett. g).
C'è però un altro caso di cui la Suprema Corte tiene conto, ovvero quello in cui il provvedimento ex art. 83, comma 7, lett. g) del citato decreto legge sia stato adottato successivamente al 12 maggio 2020: in tal caso, la sospensione decorre dalla data della sua adozione.
Le Sezioni Unite, infine, precisano che i due periodi di sospensione suindicati si sommano in riferimento al medesimo procedimento esclusivamente nell'ipotesi in cui l'udienza, originariamente fissata nel primo periodo di sospensione obbligatoria sia stata rinviata a data compresa nel secondo periodo e, quindi, ulteriormente rinviata in esecuzione del provvedimento del capo dell'ufficio.

Sospensione procedimenti giudiziari: i 4 scenari nei giudizi in Cassazione

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Con particolare riferimento ai giudizi penali dinanzi alla Corte di Cassazione, a seguito dell'articolata disciplina introdotta dall'art. 83 del Cura Italia e concernente la sospensione dei procedimenti giudiziari, possono rintracciarsi quattro ipotesi che vengono chiaramente individuate dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 33109/2020 (qui sotto allegata) pubblicata il 25 novembre dalla quinta sezione penale.

La prima, riguarda i procedimenti penali pendenti e fissati nel periodo della c.d. "fase 1" (dal 9 marzo all'il maggio 2020), rinviati d'ufficio ai sensi del comma 1 dell'art. 83 cit., per i quali il comma 4 prevede la sospensione del corso della prescrizione "per lo stesso periodo".

In seconda battuta, per i procedimenti penali pendenti che, in ossequio alle misure organizzative adottate dai "capi degli uffici giudiziari" (ex comma 6), vengano rinviati successivamente al c.d. "periodo cuscinetto" (dal 12 maggio al 30 giugno 2020), ai sensi del comma 7, lett. g), il comma 9 prevede invece la sospensione del corso della prescrizione "per il tempo in cui il procedimento è rinviato", e, in ogni caso, "non oltre il 30 giugno 2020".

Terza ipotesi riguarda i procedimenti penali pendenti per i quali sia stata fissata la trattazione non partecipata delle udienze in Corte di Cassazione nei periodi della "fase 1" e della "fase cuscinetto" (fino al 30 giugno, ovvero, in caso di fissazione precedente alla L. n. 70/2020, fino al 31 luglio 2020): in tal caso, se interviene la richiesta di trattazione orale del difensore del ricorrente, il comma 12 ter prevede che "i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato".

Infine, nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, il comma 3-bis prevede che "il decorso del termine di prescrizione è sospeso sino alla data dell'udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020".

Come confermato nell'informativa delle Sezioni Unite, per l'operatività di tale sospensione, l'uso della congiuntiva ("e") impone un'interpretazione restrittiva, nel senso che devono ricorrere entrambi i requisiti dell'essere i procedimenti pendenti e dell'essere pervenuti alla Cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020.


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