Data: 15/12/2020 12:00:00 - Autore: Mariangela Musumeci

Aiuto del coniuge sul lavoro

E' lecito l'aiuto del coniuge sul lavoro o si considera lavoratore in nero? Il caso tipico � quello del coniuge che si fa aiutare nello svolgimento dell'attivit� lavorativa in azienda, della quale o � titolare o � a sua volta dipendente.

Per chiarire se la collaborazione � lecita e non configura un'ipotesi di lavoro in nero occorre mantenere distinte le due fattispecie.

Coniuge titolare di impresa o di attivit� di lavoro autonomo

Si pensi al coniuge titolare di un negozio, di un bar o di attivit� che occasionalmente usufruisce della collaborazione del coniuge, che non risulta essere dipendente n� assunto nell'impresa. Di solito questa circostanza si verifica quando il coniuge si occupa di piccole commissioni svolte nell'ambito dell'attivit� di impresa, o di istaurare e/o mantenere saltuariamente i rapporti col la clientela: invio di mail, contatti telefonici ecc.

Ebbene in questi casi la prestazione lavorativa � ammissibile anche se resa al di fuori di un rapporto di lavoro subordinato, non viene considerata lavoro in nero. La Corte di Cassazione afferma che la prestazione � resa "affectionis vel benevolentiae causa", per tale ragione si presume a titolo gratuito fino a prova contraria (sentenza 20904 del 30 settembre 2020).

La presunzione � superabile in presenza di una prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione.

Requisito dell'affectionis benevolentiae

L'adempimento spontaneo e occasionale del coniuge, che aiuta o collabora con il coniuge sul lavoro, si fonda sul principio di solidariet� e sul rapporto affettivo familiare, privo di vincolo giuridico. Si configura come obbligazione naturale, morale ed affettiva, il cui adempimento pu� essere ricompreso nei doveri familiari.

Requisito dell'occasionalit� della collaborazione

La prestazione resa dal coniuge si presume resa a titolo gratuito purch� sia occasionale, fino ad un massimo di 90 ore annuali, altrimenti si rientra nell'ambito dell'impresa familiare. L'occasionalit� � confermata dallo svolgimento di compiti in modo non sistematico n� stabile, tali da non rientrare nella gestione ordinaria dell'attivit� di impresa. Si presumono occasionali le attivit� di collaborazione rese dal coniuge pensionato o impiegato a tempo pieno o part-time presso un altro datore di lavoro. In tal caso il coniuge-datore di lavoro non � tenuto n� a versare alcuna retribuzione n� i contributi previdenziali. Gli obblighi assicurativi INAIL sussistono anche se la prestazione � occasionale e a titolo gratuito, purch� complessivamente superiore a 10 giornate lavorative nell'anno.

Non per tutte le attivit� si pu� fare ricorso alla collaborazione, gratuita ed occasionale, del coniuge ma solo per l'impresa artigiana, commerciale ed agricola. E' riservata la possibilit� di far ricorso alla collaborazione del solo coniuge, dei parenti entro il terzo grado, degli affini entro il secondo grado e ai figli, restano esclusi i fidanzati e i conviventi.

Coniuge dipendente presso altro datore di lavoro

Esiste poi un altro caso che � quello del coniuge, dipendente di un altro datore di lavoro, che senza che quest'ultimo ne sia a conoscenza, si fa aiutare nell'adempimento della prestazione lavorativa dall'altro coniuge o familiare. Questo caso non � ammissibile e si profila una circostanza di vero e proprio lavoro in nero, perseguibile penalmente. Il datore di lavoro, qualora venga a conoscenza di questo atteggiamento del proprio dipendente, potr� inviare una lettera di ammonimento, invitandolo a desistere in futuro dall'avere condotte di questo genere e a svolgere personalmente la prestazione lavorativa a cui � tenuto in virt� del rapporto di lavoro subordinato. Esempio ricorrente � quello del portiere di un condominio che nello svolgimento delle mansioni di ricevimento o di pulizie degli spazi comuni fa ricorso alla collaborazione del coniuge. Oltretutto � una fattispecie che espone il datore di lavoro a molteplici responsabilit� sul piano civile in caso di infortuni, sul piano economico-fiscale in caso di accertamenti e sul piano assicurativo-previdenziale in caso di accertamento da parte dell'ispettorato del lavoro.

Infine si viola il rapporto contrattuale tra datore di lavoro e dipendente che deve adempiere personalmente la prestazione lavorativa, interferendo sul c.d rapporto sinallagmatico ovvero di scambi tra prestazione lavorativa e retribuzione ex art. 2094 c.c.

Avv. Mariangela Musumeci

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