Data: 24/02/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
Non spetta al personale di Polizia di Stato il diritto ai buoni pasto in presenza del servizio di mensa. Così ha deciso il TAR del Piemonte – Torino, Sez. I, con la sentenza 23 gennaio 2007, n 77. Il Collegio ha motivato la propria conclusione partendo dal vigente quadro normativo, dettato dall'articolo 61 del DPR 16 marzo 1999, n. 254, recante il “Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999” secondo cui il buono pasto spetta nelle condizioni in cui “presso l'organismo interessato o presso altro ufficio o reparto della Polizia di Stato della stessa sede sia impossibile assicurare, direttamente o mediante appalti, il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio”, e in quello in cui il “personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio”. Pertanto, continua il TAR, quando la mensa è funzionante, anche se non è concretamente usufruibile, non spetta il buono pasto in quanto in tale ipotesi la legge non impone la corresponsione dello stesso. (Gesuele Bellini) Tar Piemonte, Prima Sezione, Sentenza 23.1.2007 n° 77 - Gesuele Bellini
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