Data: 24/02/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
Non spetta al personale di Polizia di Stato il diritto ai buoni pasto in presenza del servizio di mensa. Cos� ha deciso il TAR del Piemonte � Torino, Sez. I, con la sentenza 23 gennaio 2007, n 77. Il Collegio ha motivato la propria conclusione partendo dal vigente quadro normativo, dettato dall'articolo 61 del DPR 16 marzo 1999, n. 254, recante il �Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999� secondo cui il buono pasto spetta nelle condizioni in cui �presso l'organismo interessato o presso altro ufficio o reparto della Polizia di Stato della stessa sede sia impossibile assicurare, direttamente o mediante appalti, il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio�, e in quello in cui il �personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non pu� allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio�. Pertanto, continua il TAR, quando la mensa � funzionante, anche se non � concretamente usufruibile, non spetta il buono pasto in quanto in tale ipotesi la legge non impone la corresponsione dello stesso. (Gesuele Bellini) Tar Piemonte, Prima Sezione, Sentenza 23.1.2007 n� 77 - Gesuele Bellini
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