Data: 04/12/2020 12:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

In vigore il decreto sui sequestri dei conti correnti debitori UE

[Torna su]

Da martedì 1° dicembre è in vigore il decreto legislativo n. 152/2020 del 26 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 16 novembre 2020 (sotto allegato), che dispone l' adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e che istituisce la procedura per ottenere l'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti correnti bancari per rendere più agevole il recupero transfrontaliero dei crediti scaturenti da rapporti di tipo civile e commerciale. L'art. 9 del decreto prevede però l'obbligo per le parti di farsi assistere in giudizio da un difensore.

Le autorità competenti

[Torna su]

L'art. 2 del decreto precisa che se l'ordinanza che consente di disporre il sequestro dei conti correnti bancari è funzionale a soddisfare un credito risultante da atto pubblico, allora il giudice competente alla sua emanazione è quello del luogo in cui l'atto pubblico è stato formato. In realtà il recupero del credito è possibile anche in presenza di un provvedimento giudiziario o di una transazione.

Per quanto riguarda invece l'acquisizione delle informazioni dei conti correnti bancari esistenti in uno degli Stati dell'Unione "e' competente, quale autorità di informazione, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede." Nei casi in cui l debitore non ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede in Italia, e' competente il presidente del Tribunale di Roma.

Possibili esiti della domanda di sequestro

[Torna su]

Quando il creditore interessato presenta domanda per ottenere l'ordinanza di sequestro dei conti correnti bancari del debitore si possono verificare le seguenti situazioni:

  • la domanda viene respinta: in questo caso il creditore può opporsi il provvedimento di rigetto del giudice singolo con ricorso al tribunale in composizione collegiale, di cui però non può fare parte il magistrato non ha accolto l'istanza;
  • la domanda viene accolta: in questa ipotesi l'ordinanza deve essere notificata al debitore nel termine di 14 giorni dal sequestro dei suoi conti e al provvedimento si dà esecuzione nella forma del pignoramento presso terzi.

Rimedi del debitore contro l'ordinanza di sequestro

[Torna su]

Il debitore che viene raggiunto dall'ordinanza di sequestro deve avere la possibilità di difendersi, per questo ai sensi dell'art. 6 si prevede che il ricorso contro l'ordinanza europea di sequestro deve essere avanzato al giudice che l'ha emessa.

Se invece il debitore dovesse decidere di opporsi all'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro, quindi in una fase già avanzata della procedura, allora deve rivolgersi al tribunale del luogo in cui risiede o ha la sede.

Impugnazioni del creditore e del debitore

[Torna su]

Contro i provvedimenti che hanno deciso sul ricorso del debitore avverso l'ordinanza di sequestro conservativo, sul ricorso del debitore verso l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo e su quello con cui il giudice ha disposto la modifica o la revoca dell'ordinanza di sequestro per sopravvenuto mutamento delle circostanze, sia il debitore che il creditore possono impugnarli utilizzando il modulo di cui all'allegato IX del regolamento UE. Il procedimento si svolge nelle forme di cui all'articolo 669-terdecies c.p.c che disciplina il reclamo contro i provvedimenti cautelari.

Leggi anche Sequestrabili i conti correnti dei debitori in tutta l'UE


Tutte le notizie