Data: 23/02/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
La legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori), nel titolo III, riconosce alle organizzazioni dei lavoratori che sono in possesso di determinati requisiti di rappresentatività, un insieme di prerogative ulteriori a quelle concesse indistintamente a tutti i sindacati nell'esercizio dell'attività e libertà sindacale. Dette disposizioni, come peraltro l'intero testo della legge, non hanno avuto applicazione immediata nel pubblico impiego. Questa limitazione della libertà sindacale ai pubblici dipendenti si basava sul disposto dell'art. 37 della legge n. 300 del 1970, con il quale si escludeva l'applicazione delle norme contenute nella stessa legge al settore pubblico. L'estensione ai dipendenti pubblici si è avuta per gli effetti dell'art. 23 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego), il quale ne disponeva l'applicazione immediata di alcune norme.(1) Per le materie inerenti le norme residue si è fatto ricorso alla seguente soluzione: per talune se ne rimandava la disciplina ad atti normativi da emanarsi a seguito di accordi sindacali, tal altre, invece, sono state riscritte nella stessa legge. L'estensione integrale dello statuto dei lavoratori, nel settore del pubblico impiego, è avvenuta solo successivamente con l'introduzione dell'art. 55, co. 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, che ne ha previsto l'applicazione alle pubbliche amministrazioni indipendentemente dal numero dei dipendenti, con le limitazioni disposte all'art. 2, co. 2: “fatte salve le diverse disposizioni dello stesso decreto”. (attualmente l'art. 51, co. 2, del d.lgs. 165/2001, dispone che “La legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti) Articolo di Gesuele Bellini
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