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Data: 06/12/2020 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Mancata contestazione immediata: addio multa senza indicazione dei motivi[Torna su] Se il decreto prefettizio di installazione dei dispositivi di rilevamento della velocità, pur consentendo di notificare il verbale in maniera differita, impone di dare in maniera circostanziata l'indicazione dei motivi che non hanno permesso la contestazione immediata ex art. 201 C.d.S., dovrà essere annullata la sanzione per violazione dei limiti di velocità qualora non sia stata fornita la prova dell'impossibilità della suddetta contestazione immediata. Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Lecce nella sentenza n. 8095/2020 (sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un conducente vittoriosamente assistito dall'avv. Roberto Iacovacci contro la Prefettura. Nel caso di specie, il ricorrente contesta l'ordinanza ingiunzione che aveva confermato il verbale di contravvenzione elevato nei suoi confronti dalla Polizia Municipale per violazione dei limiti di velocità ex art. 142, comma 8, del Codice della Strada. Violazione contestatagli in modalità differita. Procedura di opposizione a ordinanza-ingiunzione[Torna su] Il giudice onorario ritiene le doglianze del conducente effettivamente meritevoli di accoglimento. In prima battuta, la sentenza si sofferma sul funzionamento della procedura di opposizione a ordinanza-ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi del d.lgs. n. 285/1992, art. 204, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo della L. n. 689/1981, ex art. 18. Il magistrato onorario rammenta che "i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte) in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto" (Cass. S.U., n. 1786/2010). Decreto prefettizio e controlli della velocità[Torna su] Tanto premesso, il provvedimento evidenzia come, nel caso esaminato, vi fosse un decreto del Prefetto di Lecce il quale aveva autorizzato effettivamente le forze dell'ordine a effettuare controlli della velocità e ad accertare le relative violazioni sul tratto di strada di cui al verbale di contravvenzione opposto. Ciononostante, il Prefetto ammetteva tale possibilità nei casi in cui le violazioni suddette fossero state commesse alla presenza degli stessi operatori, con il diretto intervento e dunque con una contestazione immediata. Qualora ciò fosse stato impossibile, veniva consentita la possibilità di ricorrere alla contestazione "differita" con una successiva notificazione del verbale, ma con l'ulteriore precisazione di indicare all'interno del verbale stesso, in maniera circostanziata, i motivi che non avevano permesso la contestazione immediata ex art. 201 del Codice della Strada. In pratica, rileva il Giudice di Pace, la contestazione differita (come quella avutasi nel caso di specie) è stata esclusa a meno di impossibilità di contestazione immediata. Ciononostante, nella vicenda in esame, la prova di tale impossibilità non è stata fornita. Di conseguenza, conclude il giudicante, deve ritenersi che l'accertamento dell'infrazione di cui al verbale opposto sia stato effettuato in maniera difforme rispetto a quanto disposto e pertanto deve essere annullato. Contestazione differita autorizzata dal Prefetto[Torna su] Si tratta di un principio affatto che fa eco a quanto previsto in diverse occasioni dalla giurisprudenza, anche di legittimità. Infatti, la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 8837/2005), ha sottolineato che la contestazione immediata imposta dall'art. 201 C.d.S. "ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore". Pertanto, si ritiene che la limitazione del diritto di conoscere subito l'entità dell'addebito possa trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, i quali dovranno essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l'illegittimità dell'accertamento e degli atti successivi del procedimento. Il legislatore ha inoltre affidato al Prefetto il compito di selezionare, tra le strade urbane di scorrimento, quelle in cui si rende necessario il controllo a distanza, e ha previsto che la selezione debba avvenire sulla base della valutazione di una serie di elementi espressamente indicati nel D.L. n. 121/2002 (ovvero tasso di incidentalità, condizioni strutturali, plano-altimetriche e il traffico della strada). Nella valutazione affidata al Prefetto si realizza il bilanciamento tra le esigenze, altrimenti incompatibili, di garantire la sicurezza nella circolazione e di non penalizzare la fluidità del movimento veicolare che si svolge sulle strade "di scorrimento" (cfr. Cass. n. 8635/2020). La contestazione immediata, dunque, non è necessaria nel caso di impiego di dispositivi di rilevazione a distanza sulle strade all'uopo individuate dal Prefetto. Ciononostante, al fine di garantire il diritto di difesa dell'autore dell'infrazione, è indispensabile che nel verbale di contestazione vengano espressamente indicati gli estremi del decreto prefettizio (cfr. Cass. n. 23551/2020) autorizzativo della contestazione differita, provvedimento di riferimento che autorizza sulle strade indicate la contestazione differita. Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento |
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