Data: 16/01/2021 15:00:00 - Autore: Mariangela Musumeci

Obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza

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Il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, d.lgs. 81/2008 s.m.s., tra gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivit� secondo le attribuzioni e competenze conferite, individua la fornitura ai lavoratori dei necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale. Il lavoratore, invece, deve utilizzare in modo appropriato i dispositivi messi a sua disposizione, dovendo segnalare immediatamente al datore di lavoro, dirigente o al preposto, l'inadeguatezza dei dispositivi.

L'utilit� dei dispositivi di protezione

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I DPI sono definiti dal legislatore come "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o pi� rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonch� ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo"art. 74 d.lgs. 475/92. In tal caso non solo devono essere obbligatoriamente forniti, ma all'occorrenza, riparati e sostituiti dal datore di lavoro.

L'abbigliamento, fornito dal datore di lavoro, costituisce DPI?

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Dal dettato normativo, a contrario, � possibile desumere che gli indumenti di lavoro sono DPI quando sono specificatamente destinati a proteggere la salute e sicurezza del lavoratore, art. 74, comma 2 lett. a, d.lgs. 475/92. Quindi se gli indumenti sono forniti dal datore di lavoro occorre distinguere tra abiti di lavoro ordinario, uniforme identificativa o in grado di preservare gli abiti civili e indumenti aventi la caratteristica di protezione da agenti nocivi per il lavoratore, e che rappresentano dei veri e propri DPI durante lo svolgimento delle attivit� lavorative. In tal senso di � espressa la circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 1999 nonch� la giurisprudenza maggioritaria di legittimit� (Cass. Sez. Lav. 5176/2014, Cass. Sez. Lav. 29760/2017, Ord. Sez. Lav. 17132/2019)

Obblighi del datore di lavoro: quando l'abbigliamento costituisce DPI

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Se gli indumenti assolvono, come sopra, alla funzione protettiva del lavoratore il datore di lavoro deve fornirli periodicamente, ripararli e sostituirli quando non sono pi� in grado di essere funzionali nel rispetto delle eventuali indicazioni previste dal fabbricante. Dagli indicati obblighi ne consegue quello di provvedere anche al lavaggio degli indumenti, ponendo i costi a carico del datore di lavoro. Infine discorso a parte merita la retribuibilit� del tempo necessario per indossare gli indumenti che costituiscono DPI e sono obbligatori per ragioni di sicurezza. L'obbligatoriet� non � una circostanza decisiva al fine della retribuibilit� qualora emerga che gli indumenti possano essere indossati e dismessi anche fuori da luogo di lavoro e quindi in ambito sottratto all'eterodirezione (Cass. 9871/2019). Se invece il datore di lavoro ha disposto il vincolo che il lavoratore debba tenere ed indossare gli indumenti DPI sul posto di lavoro allora il tempo necessario alla vestizione e svestizione rientra nell'orario di lavoro e, pertanto, andr� retribuito.


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