Data: 04/12/2020 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Trattamento assistenziale avvocato

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La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27541/2020 (sotto allegata) rigetta il ricorso di un avvocato a cui Cassa Forense ha negato l'aiuto per gli iscritti in difficoltà. Per gli Ermellini l'ente di previdenza per gli avvocati ha piena autonomia regolamentare, per cui è libera di prendere come riferimento il reddito lordo ai fini del riconoscimento del contributo assistenziale per gli iscritti in difficoltà economica. Vediamo però cosa è successo nel dettaglio.

La Corte d'Appello conferma la pronuncia di primo grado con cui è stata rigettata la domanda di un legale finalizzata a ottenere il contributo che Cassa Forense prevede per gli iscritti che si trovano in stato di difficoltà. Decisione alla quale però l'avvocato si oppone con ricorso in Cassazione.

Limiti della potestà regolamentare

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In sede di legittimità il legale soccombente in entrambi i gradi di giudizio di merito solleva quattro motivi di doglianza.

Con il primo contesta alla Corte di non aver interpretato il Regolamento per il trattamento assistenziale degli avvocati in modo più corretto e soprattutto aderente allo spirito della legge e alla sua funzione anche di natura solidaristica. L'avvocato fa infatti presente che gli è stato negato l'aiuto perché ha superato di poco la soglia di reddito richiesta, in uno solo dei due anni previsti dal regolamento. Superamento che non fa venire meno il suo stato di bisogno.

Con il secondo e il terzo motivo critica la Corte perché non ha ritenuto il potere regolamentare della Cassa eccedente i limiti previsti dalla legge. La stessa, nell'attribuire rilievo per individuare la soglia di reddito utile a identificare lo stato di bisogno dell'iscritto agli introiti lordi, non ha ritenuto di dover disapplicare il regolamento e dare rilevanza ai fatti addotti per verificare se la richiesta di aiuto fosse o meno giustificata.

Con il quarto motivo infine si duole perché la Corte ha rigettato la sua domanda senza considerare le ragioni di fatto e di diritto addotte.

Cassa Forense può tenere conto del reddito lordo come parametro

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La Corte Di Cassazione però con l'ordinanza n. 27541/2020 rigetta il ricorso dell'avvocato.

Analizzando congiuntamente i primi tre motivi di doglianza gli Ermellini ricordano che Cassa Forense ha piena autonomia regolamentare, pur nei limiti dei vincoli costituzionali e delle loro attribuzioni. Essa può quindi "dettare disposizioni anche in deroga a di disposizioni di legge precedenti."

Inammissibili in ogni caso i predetti motivi nella parte in cui censurano l'interpretazione data dal giudice di seconde cure al regolamento contenente la disciplina della prestazione assistenziale chiesta dall'avvocato, in quanto la normativa ha valore negoziale per cui è sindacabile in sede di legittimità solo se vengono violati i canoni ermeneutici dei contratti ai sensi dell'art 1362 c.c e seguenti.

Infondato invece il quarto motivo perché il vizio denunciato (motivazione mancante, apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile) non ricorre nel caso di specie.

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