Data: 05/12/2020 06:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

Sanzione disciplinare entro sei anni

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L'azione disciplinare nei confronti degli avvocati soggiace a un preciso termine di prescrizione, individuato dall'articolo 56 della legge professionale forense.

Tale disposizione, infatti, al comma 1 sancisce che "L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto".

Interruzione della prescrizione

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Sono previste, tuttavia, delle ipotesi specifiche di interruzione della prescrizione.

In particolare, la legge professionale forense specifica che il termine di sei anni è interrotto:

  • con la comunicazione della notizia dell'illecito all'avvocato;
  • con la notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso.

Se vi sono più atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, con la specificazione che in nessun caso il termine di sei anni può essere prolungato di oltre un quarto (senza computare il tempo delle eventuali sospensioni).

Prescrizione quinquennale

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Si precisa che da ogni interruzione della prescrizione non decorre un nuovo termine di sei anni, ma un nuovo termine della durata di cinque anni.

Condanna penale dell'avvocato

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Un'ipotesi particolare è rappresentata dalla condanna penale dell'avvocato per reato non colposo.

In tal caso, per la riapertura del giudizio disciplinare è previsto un termine di prescrizione di due anni, che decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.


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