Data: 20/12/2020 12:00:00 - Autore: Luca Vancheri

Il diritto a compensazione pecuniaria in caso di volo cancellato

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Il Regolamento CE 261/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, ha introdotto una serie di norme a tutela dei passeggeri del traffico aereo in partenza e in arrivo presso uno degli aeroporti situati presso uno degli stati membri dell'Unione Europea.
Tra questi diritti vi rientra quello alla compensazione pecuniaria, ossia al risarcimento nel caso in cui il volo venga cancellato con un preavviso inferiore ai 14 giorni rispetto alla data del volo.
La compensazione pecuniaria spetta al passeggero anche nel caso in cui il volo subisca un ritardo pari o superiore alle 3 ore. Tale ultimo diritto è stato sancito dalla Corte di Giustizia UE in sede di interpretazione del Regolamento CE 261/04 con le sentenze Sturgeon del 2009 e Nelson del 2012.
Le compagnie aeree possono andare esenti dal pagamento della compensazione pecuniaria se dimostrano che la cancellazione o il ritardo sono imputabili a circostanze eccezionali, ossia a cause di forza maggiore come il maltempo o lo sciopero del personale del comparto aereo.

Il diritto a compensazione pecuniaria in caso di volo dirottato

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La prassi del traffico aereo ci fornisce diversi episodi di dirottamento dei voli. Basti pensare al caso in cui un aeroporto viene chiuso all'improvviso o al caso in cui non è possibile atterrare all'aeroporto di destinazione a causa dei forti temporali che vi imperversano.
Né il Regolamento CE 261/04 né la giurisprudenza della CGUE hanno preso in considerazione il caso di volo dirottato in relazione ai diritti dei passeggeri aerei. Eppure è un evento che spesso coinvolge i passeggeri stessi.
La questione in merito al diritto a compensazione pecuniaria del passeggero aereo in caso di volo dirottato è stata sottoposta al vaglio della Corte Europea da un Tribunale austriaco (Causa C-826/19).
Attualmente la questione è stata esaminata dall'Avvocato Generale della Corte, Priit Pikamäe, il quale ha riferito che il passeggero aereo non ha diritto a compensazione pecuniaria se il volo viene dirottato. Infatti, nel caso in cui un volo venga deviato presso un aeroporto vicino a quello di destinazione originaria il passeggero non può reclamare il risarcimento, poiché, a detta dell'Avvocato, non si concretizza una cancellazione o un ritardo, salvo che il volo giunga presso l'aeroporto di dirottamento con un ritardo superiore alle 3 ore.
Di contro, la compagnia aerea deve attivarsi affinché venga predisposto il trasferimento dall'aeroporto di nuova destinazione a quello originario. Se tale azione non viene compiuta dal vettore, allora il passeggero può reclamare il rimborso delle spese sostenute per raggiungere l'aeroporto indicato nel contratto di trasporto (conferma di prenotazione del volo).
A questo punto bisogna attendere la pronuncia della Corte che potrebbe anche conformarsi alle conclusioni formulate dall'Avvocato generale.
Infatti, secondo l'opinione dello scrivente, tali conclusioni sono ampiamente condivisibili posto che il mero dirottamento del volo presso un aeroporto situato nella medesima regione o città dell'aeroporto di destinazione originaria non equivale a cancellazione del volo e, pertanto, non legittima il passeggero a pretendere la compensazione pecuniaria.
Avv.to Luca Vancheri
Foro di Benevento
email: info@vancherilex.it

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