Data: 26/12/2020 10:05:00 - Autore: Daniele Paolanti

Il testo dell'art. 432 c.p.

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Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, � punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena � della reclusione da tre a dieci anni.

Bene giuridico tutelato dall'art. 432 c.p. e procedibilit�

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Il bene giuridico meritevole di tutela, in relazione all'art. 432 c.p., � la pubblica incolumit�. Ovviamente nel concetto di pubblica incolumit� rientra anche la tranquillit� e la serenit� della collettivit�, che non deve essere pervasa da timore o da motivi di allarme. Il delitto in esame � un reato comune, dacch� pu� essere commesso da chiunque. Si tratta di un reato di pericolo, tuttavia il tentativo ex art. 56 c.p. � astrattamente configurabile, sebbene il Giudice abbia il compito di valutare, caso per caso, il potenziale lesivo e la presenza di persone che possano rimanere coinvolte nel disastro. In ragione di questi presupposti, la dottrina si � rivelata, quasi all'unanimit�, tendenzialmente proclive a voler ammettere che si tratta di un reato di pericolo concreto.

La procedibilit� � ex officio, avuto riguardo anche al bene giuridico ritenuto meritevole di tutela.

La condotta sanzionata dall'art. 432 c.p.

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Il primo comma dell'art. 432 c.p. sembra contemplare una forma di delitto residuale rispetto agli artt. 430 (disastro ferroviario) e 431 c.p. (pericolo di disastro ferroviario), dal momento che non individua specifiche condotte di tipo commissivo che possano ricondurre alla configurabilit� del delitto, ma menziona esclusivamente un pericolo scaturente dall'azione del soggetto agente. Ovviamente il Giudice dovr� valutare, caso per caso, quale delle condotte risponde ai paradigmi normativi, dacch� la linea di demarcazione (soprattutto tra gli artt. 431 e 432 c.p.) pu� rivelarsi particolarmente labile. Il comma 2 dell'art. 432 c.p. prevede invece una seconda ipotesi delittuosa, questa a forma vincolata, di tipo commissivo, ovvero il lancio di corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria. Di conseguenza il legislatore vuole reprimere due distinte condotte, entrambe concretamente idonee a determinare un pericolo di disastro ferroviario. Se poi il disastro dovesse compiersi, la pena � aggravata.

La pena

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La pena per il delitto di cui all'art. 432 c.p. � della reclusione da uno a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria.

Come gi� specificato, � prevista una circostanza aggravante speciale, quindi se dal fatto deriva un disastro, la pena � della reclusione da tre a dieci anni.

Elemento soggettivo

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Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilit� del delitto in esame � il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto.


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