Data: 05/04/2021 11:00:00 - Autore: Daniele Paolanti

Il testo dell'art. 433 c.p.

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Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per la illuminazione o per le industrie, � punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumit�, con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumit�.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena � della reclusione da tre a dieci anni.

Bene giuridico tutelato dall'art. 433 c.p. e procedibilit� d'ufficio

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Il bene giuridico meritevole di tutela, in relazione all'art. 433 c.p., � la pubblica incolumit�. Ovviamente nel concetto di pubblica incolumit� rientra anche la tranquillit� e la serenit� della collettivit�, che non deve essere pervasa da timore o da motivi di allarme. Il delitto in esame � un reato comune, dacch� pu� essere commesso da chiunque. Si tratta di un reato di pericolo, tuttavia il tentativo ex art. 56 c.p. � astrattamente configurabile, sebbene il Giudice abbia il compito di valutare, caso per caso, il potenziale lesivo e la presenza di persone che possano rimanere coinvolte nel disastro. In ragione di questi presupposti, la dottrina si � rivelata, quasi all'unanimit�, tendenzialmente proclive a voler ammettere che si tratta di un reato di pericolo concreto.

La procedibilit� � ex officio, avuto riguardo anche al bene giuridico ritenuto meritevole di tutela.

La condotta sanzionata dall'art. 433 c.p.

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La norma, ai fini della perimetrazione della responsabilit� penale, utilizza un verbo dal significato particolarmente ellittico, ovvero attentare. Non viene specificato quale sia il comportamento che viene sanzionato, donde pu� desumersi che il delitto � a forma libera. L'unico dettaglio ad essere specificato � che il soggetto agente (chiunque) metta in pericolo la pubblica incolumit�, danneggiando (e quindi compromettendo la sicurezza) officine, opere, apparecchi o altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per la illuminazione o per le industrie. Non � comunque sufficiente il solo danneggiamento, ma � necessario che dal fatto possa derivare un pericolo per la pubblica incolumit�. L'ampia anticipazione della soglia della rilevanza penale alimenta la difficolt� del compito dell'interprete che, in ragione di questo specifico presupposto, � tenuto a valutare le singole condotte caso per caso. La norma non sanziona soltanto chi vada ad attentare alle strutture test� menzionate, ma anche chi attenti alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche, sempre se dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumit�.

La pena

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La pena per il delitto di cui all'art. 433 c.p. � della reclusione da uno a cinque anni. E' prevista una circostanza aggravante ad effetto speciale: se dal fatto deriva un disastro, la pena � della reclusione da tre a dieci anni

Elemento soggettivo

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Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilit� del delitto in esame � il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto.


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