|
Data: 17/12/2020 13:00:00 - Autore: Stefano Gennai
Local tax e canone occupazione strade provinciali[Torna su]
Scopo della presente trattazione è dimostrare: 1) che il canone per l'occupazione delle strade provinciali all'interno dei centri abitati con popolazione fino a 10.000 abitanti spetta (sempre) alla Provincia (e non al Comune); 2) che l'installazione di impianti pubblicitari lungo le strade provinciali comporta il pagamento del canone (anche) alla Provincia sul presupposto dell'occupazione del suolo pubblico (provinciale), a tali conclusioni pervenendosi con l'interpretazione sistematica dei commi 818 e 820 dell'art.1 legge n.160/2019. Canone occupazione spetta alla provincia e non al comune[Torna su]
Il canone per l'occupazione delle strade provinciali all'interno dei centri abitati con popolazione fino a 10.000 abitanti spetta (sempre) alla Provincia (e non al Comune). Il problema deriva dalla pessima scrittura della disposizione di cui al comma 818; disposizione assai contraddittoria sul piano letterale, ma chiara nello scopo rinviando espressamente all'art.2, comma 7, del Codice della strada, il quale: non individua i centri abitati (perché i centri abitati sono definiti e quindi individuati dall'art.3 CDS); non stabilisce come si delimitano i centri abitati (perché di questo si occupa l'art.4 CDS), ma individua le strade comunali. Il regime proprietario delle strade che intersecano i centri abitati è il seguente: i tratti delle strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono comunali ex lege; i tratti delle strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione fino a 10.000 abitanti restano provinciali. Ciò lo dice chiaramente l'art.2, comma 7, CDS: "Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti". Il comma 818 ha una formulazione assai imprecisa: "Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285". Come si vede, nel testo si fa riferimento alla popolazione del Comune, ma poi si richiama la disposizione del codice della strada che, invece, fa riferimento ai centri abitati. E' logica l'interpretazione che mette insieme la parte "Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada" con la parte "individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285", perché sono proprio i tratti di strada quelli che individua l'art.2, comma 7, CDS, nel senso che si è detto: solo i tratti di strada intersecanti centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono comunali. Ciò è dimostrato anche dal fatto che l'art.2, comma 7, CDS è costruito come una negazione: "Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti". Come si farebbe a costruire una affermazione da una negazione? Di ciò si ha una conferma interna alla stessa Legge 160/2019, che al successivo comma 837 fa sempre riferimento all'art.2, comma 7, CDS: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.". Una norma secondo cui "si comprendono nelle aree comunali" (anche) le strade comunali potrebbe sembrare tautologica, ma deriva della storia della TOSAP e poi del COSAP: è infatti nella disciplina della TOSAP (art.38, comma 4, D.Lgs. n.507/1993) che si trova il riferimento al Comune (e non al centro abitato) con popolazione superiore a 10.000 abitanti, mentre nella disciplina COSAP (art.63, comma 1, D.Lgs. n.446/1997 come sostituito dall'art.31, comma 20, Legge n.448/1998) il riferimento è al centro abitato (e non al Comune) con popolazione superiore a 10.000 abitanti e si fa espressamente rinvio all'art.2, comma 7, CDS. Nella disciplina COSAP (di natura patrimoniale) si realizzava quindi perfetta corrispondenza tra regime di proprietà del bene e spettanza del canone: il canone per l'occupazione del suolo pubblico spettava all'Ente proprietario del suolo, sì che, rompendo con la norma tributaria di cui alla TOSAP, si faceva rinvio all'art.2, comma 7, CDS. La normativa sul canone unico, qualificato come patrimoniale (e non tributario) dalla Legge 160/2019, non può che aderire sul punto alla prospettiva già del COSAP ed infatti fa anch'essa rinvio all'art.2, comma 7, CDS. D'altra parte, quale sarebbe la ragionevolezza di un canone patrimoniale che venisse riscosso sul presupposto occupazionale (ad es. occupazione suolo pubblico per un accesso) dall'Ente a cui il sedime demaniale occupato non appartiene? Installazione impianti pubblicitari e pagamento canone alla provincia[Torna su]
L'installazione di impianti pubblicitari lungo le strade provinciali comporta il pagamento del canone (anche) alla Provincia sul presupposto dell'occupazione del suolo pubblico (provinciale). Il problema deriva dalla disposizione di cui al comma 820, che necessita di interpretazione sistematica facendo riferimento: a) ai concetti di sostituzione (commi 816 e 847) e di parità del gettito (comma 817; c.d. invarianza) che si trovano espressamente disciplinati nella legge di bilancio anche con riferimento alle singole fattispecie; b) al fatto che, da un lato, il c.d. duplice presupposto (comma 819) riguarda esclusivamente chi già prima aveva tributi e/o canoni per entrambi i presupposti (ossia i Comuni), mentre per la Provincia non può che rimanere l'unico presupposto dell'occupazione del suolo pubblico; dall'altro, che chi non aveva titolo prima per riscuotere il tributo/canone in base ad uno dei due presupposti non può averlo neppure dopo l'introduzione del canone unico (come la Provincia non potrà pretendere di riscuotere canoni sul presupposto pubblicitario così il Comune non potrà pretendere di riscuotere canoni di occupazione per il suolo non suo; e ciò è confermato anche dalla norma in materia di centri abitati (come sopra ricostruita) che si riferisce necessariamente alle strade comunali; c) agli artt.119 Cost., 824 e 826 c.c., e quindi al fatto che ciascun Comune, ciascuna Provincia, etc. ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio per la cui occupazione non può che ottenere un ristoro, ma questo ristoro non può che andare all'Ente a cui appartiene la porzione di demanio o patrimonio occupata. Da tutto ciò si evince che il comma 820 potrà riguardare soltanto i Comuni per le installazioni di mezzi pubblicitari sulle aree comunali perché solo in tal caso potrebbe parlarsi di sussistenza di entrambi i presupposti (pubblicitario ed occupazionale; ed infatti i Comuni già oggi percepiscono i due canoni/tributi in tale fattispecie). L'unicità del canone (c.d. canone unico) va riferita, per così dire, al soggetto attivo, non al soggetto passivo: è la Provincia che avrà un unico canone al verificarsi del presupposto di legge (l'occupazione del –proprio- suolo pubblico); è il Comune che avrà un unico canone al verificarsi dei due presupposti di legge (pubblicità e occupazione del –proprio- suolo pubblico). Il soggetto passivo (l'imprenditore) che installi su suolo provinciale un impianto pubblicitario dovrà pagare (come accade oggi): il canone (unico) comunale per presupposto pubblicitario (anziché l'ICP o il CIMP) e il canone (unico) provinciale per presupposto occupazionale (anziché la TOSAP o il COSAP). D'altra parte: 1) la conclusione "il canone spetta solo al Comune" cozzerebbe con la realtà di una occupazione che invece avviene sul suolo della Provincia (quindi di un altro soggetto) con tutte le consequenzialità, anche costituzionali ex art. 119 Cost. e di ragionevolezza (intrinseca, con riferimento a tutto quanto sopra esposto, ed estrinseca, con riferimento alla diversità dei due presupposti nelle varie fattispecie realizzabili); 2) la conclusione "il canone spetta solo alla Provincia" cozzerebbe con il dato sistematico e normativo per cui alla Provincia non spetta il canone per presupposto pubblicitario, anche perché, interpretando le disposizioni della legge come se disponessero che la Provincia può valersi del presupposto pubblicitario mancherebbe poi la norma che dice a chi spetti riscuotere il canone in tutti i casi di impianti pubblicitari installati su suolo privato (quindi su suolo né comunale, né provinciale). Di qui la conclusione che l'installazione di impianti pubblicitari lungo le strade provinciali comporta il pagamento del canone (anche) alla Provincia sul presupposto dell'occupazione del suolo pubblico (provinciale) non trovando applicazione in tale fattispecie il comma 820 che non può che riguardare il solo Comune, ossia l'unico soggetto attivo che può valersi di entrambi i presupposti (pubblicitario e occupazionale) di cui al comma 819 dell'art. 1 Legge n. 160/2019. |
|